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DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N. 37 DEL 22 GENN.2008 - GARANZIA CONFORMITA' IMPIANTI

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N. 61 del 12/03/2008 è entrato in vigore il Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (garanzia per la conformità degli impianti).


Entra in vigore oggi 27/3/08 il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) riguardante la garanzia per la conformita degli impianti.
Le documentazioni relative debbono essere fornite in sede di compravendita delle unita immobiliari.

Si riportano di seguito le prime istruzioni dello stesso Ministero


TESTO DELLLA NOTA DI CHIARIMENTI DELL'UFFICIO LEGISLATIVO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO INVIATA ALL'UNIONCAMERE

Oggetto: Quesiti interpretativi concernenti l'articolo 13 del Decreto Ministeriale 22
gennaio 2008 n. 37.

Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, che entrera in vigore il 27 marzo 2008. Come e noto, il decreto e stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed e stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende piu efficaci, anche rafforzando l'attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all'interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.
In particolare, l'art. 13 – Documentazione, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si profila pertanto l'opportunita che sia dato al presente parere giuridico la pubblicita che si riterra piu opportuna, anche nei confronti degli uffici territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l'intero regolamento.

Cio premesso, si osserva quanto segue:

a ) gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell'immobile
L'art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di “trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo” e, quindi, in caso di trasferimento della proprieta dell'immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione).
L'ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all'utilizzatore “copia della stessa documentazione” anche al soggetto che “utilizza a qualsiasi titolo l'immobile”. Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilita di deroga previste nella prima parte dell'articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse gia il precedente utilizzatore, che consegnera al nuovo utilizzatore l'originale, cosi come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.
Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell'atto, e cio costituisce una rilevante novita rispetto alla precedente disciplina che, all'art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni.
Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca della costruzione o modifica dell'impianto e cioe:
- la dichiarazione di conformita, se gia prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora- per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi dell'art. 13 per non allegarla;
- il progetto ed il collaudo dell'impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione iniziera dopo l'entrata in vigore del decreto, in molti casi l' art. 5, comma 1, chide non il progetto ma il piu semplice elaborato tecnico previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto che andra consegnato;
- il libretto d'uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili e obbligatorio solo per l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformita, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilita del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novita e puo anche riguardare l'intero edificio.
Occorre ricordare che secondo l'art. 7, comma 1, il progetto o l'elaborato tecnico fanno “parte integrante” della dichiarazione di conformita: pertanto: a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformita; b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante, potra essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformita, ai sensi dell'art. 7, comma 6.

b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformita degli impianti alla normativa di sicurezza

L'art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che “L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformita degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza ”.
La norma si riferisce solo al “venditore”. Tuttavia, considerata l'affinita della fattispecie e le finalita della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprieta o di altro diritto reale dell'immobile.
L'introduzione di questa clausola nel contratto e obbligatoria, nell'atto definitivo di trasferimento della proprieta dell'immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalita di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumita ed il diritto alla salute delle persone.

c) i contenuti della garanzia del venditore

La norma prevista dal decreto in esame e conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualita promesse o essenziali all'uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta e immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui e destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Cio infatti puo verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l'immobile, secondo la sua destinazione d'uso, a causa della non conformita degli impianti alle norme di sicurezza.
L'art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma cio non vale se il venditore ne ha dichiarato l'assenza o si e comunque accollato il relativo rischio, cosi come accade con l'apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformita di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile conoscibilita.
Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di se la responsabilita per ogni spesa o danno derivante dall' eventuale non conformita degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.

d) la possibilita delle parti di derogare all'obbligo di garanzia del venditore

La clausola di garanzia del venditore e obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l'esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma).
Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilita del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile. Per derogare alla prevista responsabilita di chi vende, e , necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d'atto del compratore, circa la non conformita o la possibile non conformita di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.
Solo l'apposizione di una clausola di questo tipo potra quindi superare la generale presunzione dell'ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge cosi la propria finalita di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le responsabilita relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili.

e) i connessi chiarimenti in ordine all'applicazione di talune sanzioni

Il decreto in esame persegue le descritte finalita di interesse pubblico anche mediante l'introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano ostacolato l'applicazione, ma che conserva il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto dalla legge n. 46/1990, sistema che dovra, pertanto, continuare a trovare applicazione.
A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio operato dall'art. 15, comma 3, alle “commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi” deve necessariamente intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione o altro soggetto.
In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata, l'annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell'art. 15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove esistenti, provvedera la commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.

f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali
della nuova disciplina

L'art. 13, in mancanza di una diversa previsione, e immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalita di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento.
La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo , in base alla loro conformita alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica.
Infatti, né l'art. 13 né nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all'adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.
Tanto si osserva ai fini di una tempestiva e puntuale applicazione della nuova normativa.


Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Cons. Raffaello Sestini)


Per scaricare il DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008 cliccare sull'icona a lato


Carlo Parodi


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