Conciliazione Condominio
Invia la Conciliazione all'amministratore di Condominio
Come previsto dallo Statuto ANACI, la Commissione di Conciliazione Provinciale interviene per comporre dissidi tra Associati in materia di rispetto dei Codici e Regolamenti dell'Associazione (art. 50, II c.); la Commissione interviene altresì in veste di Sportello di riferimento per l'Utente Consumatore (art. 50, IV c.).
SEI UN ASSOCIATO ANACI ROMA?
La Commissione di Conciliazione si riunisce periodicamente, convocando se necessario le parti e, qualora le controversie comportassero decisioni di natura disciplinare, trasmetterà gli atti al Collegio dei Probiviri di competenza. Per l'inoltro della tua segnalazione, l'Amministratore associato dovrà accedere all'area riservata
SEI UN UTENTE CONSUMATORE?
Lo Sportello di riferimento per l'Utente Consumatore è un ufficio a livello Nazionale cui l'utente Consumatore può rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli Associati, nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti (Art. 27bis).
L'utente Consumatore può scegliere tra due alternative possibili:
- attivare la procedura di negoziazione paritetica in conformità con l'art. 27 ter del Codice di Consumo come previsto dall'accordo sottoscritto con le Associazioni dei Consumatori. Per info «clicca qui»
- mera segnalazione della condotta dell'Amministratore. Per info «clicca qui»
Procedura di negoziazione paritetica
Nel caso l’iniziativa sia volta ad attivare la procedura di risoluzione concordata della controversia è competente la Commissione Provinciale della sede presso cui è iscritto l’Amministratore; la documentazione andrà inviata alla sede provinciale di Roma per gli iscritti alla sede di Roma.
Perché la richiesta sia procedibile ed ammissibile (art. 6 e 7 del Regolamento), l’Utente Consumatore dovrà:
- compilare il modulo DOMANDA DI NEGOZIAZIONE;
- allegare ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria (€ 100,00 sul c/c intestato a ANACI Roma, IBAN IT57D0538703201000003019288);
- indicare il nominativo del negoziatore dell’Associazione dei Consumatori.
Esposto di segnalazione
Nel caso l’iniziativa costituisca un esposto di segnalazione di un comportamento non condiviso o censurato da sottoporre, sussistendone i presupposti, agli organi disciplinari dell’Associazione, libero il consumatore di adire l'autorità giudiziaria o amministrativa, si segnala che l’esposto verrà gestito con le procedure interne di ANACI.
In questo caso la segnalazione della condotta dell’amministratore andrà inviata alla sede provinciale di Roma per gli iscritti alla sede di Roma.






















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