Normativa condominio
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Il responsabile dei lavori - L'INCARICO ED IL MODELLO DI LETTERA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.
D.Lgs. 81/08
Dossier 212 – 01/03/2026 - Mellace
Il responsabile dei lavori - L’INCARICO ED IL MODELLO DI LETTERA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.
L’INCARICO ED IL MODELLO DI LETTERA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.
Il Responsabile dei Lavori ha un ruolo centrale nella sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. L’amministratore di condominio, in qualità di committente, può assumere direttamente questo ruolo anche senza titoli specifici. In caso di nomina di un esterno, questi deve possedere adeguate competenze tecniche. La giurisprudenza valuta la competenza effettiva, non il titolo: se il responsabile è inadeguato, la responsabilità ricade sul committente/amministratore. Viene allegato un facsimile di lettera di incarico.
1) OGGETTO DELL’INCARICO
Il Responsabile dei Lavori deve assolvere tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08. In sintesi:
-In fase di progettazione: verifica il rispetto dei principi di sicurezza (art. 15), la durata dei lavori, la pianificazione sicura, la conformità del PSC e del fascicolo dell’opera (se necessario).
-Verifica la redazione del PSC e dei POS, con attenzione ai costi della sicurezza.
-Trasmette il PSC alle imprese.
-Trasmette alla amministrazione concedente i nominativi e la documentazione (art. 90, c. 9).
-Invia la Notifica Preliminare ad ASL e DPL (art. 99) e la affigge in cantiere.
-Rappresenta la committenza presso enti di controllo.
-Designa il CSP/CSE (con verifica idoneità) prima dell’affidamento dei lavori; se in possesso dei requisiti (art. 98), può svolgere anche le funzioni di coordinatore.
-Durante l’esecuzione verifica gli obblighi del CSE (art. 92).
-Richiede alle imprese: iscrizione CCIAA, DVR, DURC, assenza sospensioni.
-Richiede ai lavoratori autonomi: iscrizione CCIAA, documentazione attrezzature, DPI, formazione, idoneità sanitaria, DURC.
-Verifica gli obblighi del datore di lavoro (art. 97, commi 3 bis e 3 ter).
-Esamina le proposte del CSE (sospensione lavori, allontanamento imprese).
-Presenzia in cantiere con frequenza adeguata, specie per lavori pericolosi.
-Trasmette al committente un rapporto settimanale.
-Sospende i lavori in caso di violazioni della sicurezza.
-In caso di un’unica impresa o lavoratore autonomo (cantieri <200 uomini-giorno senza rischi particolari): verifica idoneità tramite CCIAA, DURC, autocertificazione, organico medio annuo, contratto collettivo, patente/SOA.
2) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
All’atto della firma, il professionista produce: iscrizione all’ordine, regolarità contributiva, polizza professionale (massimale indicato), dichiarazione di competenza in sicurezza cantieri.
3) TERMINI E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico dura per tutta la durata dei lavori (fino al certificato di fine lavori). Il committente può revocare in qualsiasi tempo senza giustificazione, con comunicazione scritta. In caso di grave danno, si aziona la polizza professionale; se insufficiente, il committente può sospendere i pagamenti e richiedere il ristoro integrale.
4) DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO
Il compenso è quello del preventivo approvato dall’assemblea, al netto di contributi e IVA. La liquidazione avviene in base allo stato di avanzamento lavori. Con l’art. 93 del D.Lgs. 81/08, ogni incombenza del committente è delegata al Responsabile dei Lavori.
5) POTERE DI SPESA
Il committente attribuisce al Responsabile dei Lavori autonomia economica fino a un importo deliberato dall’assemblea per interventi urgenti in materia di sicurezza. Per importi superiori, deve chiedere autorizzazione al committente/assemblea, potendo sospendere i lavori in attesa.
Generato con IA Fonte: Dossier Condominio n. 212/2026
Eugenio Mellace – Membro comitato tecnico regionale VV.F. Lazio, Consulente tecnico e Docente formatore ANACI Roma.























