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News condominio

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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio

cavi in fibra ottica

MAGGIORANZA PER IL PASSAGGIO DI CAVI IN FIBRA OTTICA NEL CONDOMINIO

Legge 8/6/2009, n. 69, art. 1, comma 7 – Risolta la questione della legittimità degli amministratori di condominio di opporsi alla installazione nei locali comuni di impianti vari delle società concessionarie per il passaggio dei cavi della banda larga.


Nella rivista Amministrare Immobili n. 138 di ottobre 2009 e stato evidenziato fra le news che il comma 7 dell'art. 1 della legge 8/6/2009, n. 69 ha stabilito che i lavori richiesti per il passaggio di cavi in fibra ottica nelle parti comuni sono da considerare "innovazione necessaria" la cui delibera assembleare deve essere approvata con la maggioranza di un terzo dei partecipanti al condominio rappresentanti almeno un terzo del valore dell'edificio espresso in millesimi (vedi legge n. 66/2001).
La norma ha risolto la dibattuta questione interpretativa sorta per il combinato disposto dell'art. 21 della legge n. 133/2008 (di conversione del D.L. n.112/2008) e degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 1/8/2003, n. 259 in merito alla legittimita degli amministratori di condominio di opporsi alla installazione nei locali comuni di impianti vari delle societa concessionarie per il passaggio dei cavi della banda larga.
Considerato che Telecom Italia sta contattando gli amministratori di condominio per effettuare lavori all'interno degli edifici (posa in opera di cavi in fibra ottica e armadietti 50x40x25 nelle parti comuni) ignorando completamente che l'anzidetta legge n. 69/2009 legittima gli amministratori di condominio alla difesa delle parti comuni contro invasioni non debitamente autorizzate e potenzialmente pregiudizievoli per le ragioni proprietarie dei condomini, si evidenzia che sarebbe opportuno sottoscrivere un regolare contratto di locazione (di importo anche soltanto simbolico) per impedire validamente la formazione di una possibile usucapione dell'area interessata; d'altronde l'utilizzo gratuito di tali spazi comuni puo determinare un ingiusto arricchimento in pregiudizio dei condomini eventualmente chiamati a rispondere di eventuali danni ai manufatti stessi (es. infiltrazioni d'acqua). Si ricorda infine che spesso gli armadietti o centraline sono utilizzati per servire anche edifici limitrofi o per fornire altri servizi a pagamento, anche con il collegamento alla rete elettrica condominiale.

Il Direttore del Centro Studi Nazionale
Carlo Parodi


Dr. Carlo Parodi