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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio

richiesta annullamento della Delibera Tronca

Comune di Roma: dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dell'amministratore

Lettera inviata al Sindaco di Roma con la richiesta di annullamento della


Gentile Sindaca,

la presente per portare alla Sua attenzione una problematica emergente fra il Comune di Roma e gli amministratori di Condominio.
Molti Colleghi infatti hanno chiesto “lumi” alla nostra Associazione in ordine alla  "dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dell'amministratore" che il Comune di Roma sta consegnando ai singoli proprietari di appartamenti in stabili costruiti su terreno di proprietà comunale in concessione per 99 anni.
Rilevo che:

  • il Comune chiede di conoscere i millesimi di proprietà attribuiti a ciascuna unità immobiliare, evidentemente perché la legge li prende come uno dei parametri per la determinazione del prezzo;
  • tale dato potrebbe farsi rientrare in quelli di cui al n. 3 dell’art. 47 dpr 445/2000 e quindi tra quelli che la legge consente che siano autocertificati dall’interessato.
  • il Comune dovrebbe quindi chiedere tali dati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio al singolo condomino-promissario acquirente perché solo l'interessato può rendere l'atto notorio sotto propria responsabilità delle dichiarazioni che lo riguardano.

L’Amministratore di Condominio non è legittimato a rilasciare tale dichiarazione.

Per chiarezza e completezza si riportano gli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, che il fac simile consegnato dal Comune richiama espressamente:

SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Come evidenziato la legge precisa i limiti e gli ambiti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti notori e specifica che esse sono rilasciate DALL’INTERESSATO  e riguardano le qualità o fatti personali di cui all’elenco dell’art. 46, oppure qualità e fatti di terzi che abbiano rilievo nella sfera personale del dichiarante e nel suo proprio interesse.

La dichiarazione di cui è parola richiesta dal Comune all’Amministratore non ricade in nessuno dei suddetti due casi e dunque non è dovuta, non sussistendo altra norma che imponga all'amministratore di fare dichiarazioni riguardanti tabelle e regolamento di condominio, tantomeno sotto la propria responsabilità personale come atto notorio.

Auspico dunque un Suo Autorevole intervento per far annullare la  "Delibera Tronca del 6/5/16" e ristabilire le regole.

Distinti saluti,
La Presidente Provinciale
ANACI Roma
Dott.ssa Rossana De Angelis



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