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Sicurezza condominio e responsabilità

Sicurezza negli edifici, siamo ancora a livello progettuale

In sede di esame delle Disposizioni urgenti in materia finanziaria, il Senato ha impegnato il governo a valutare la possibilità di emanare un decreto ministeriale demandando al Dicastero della Giustizia l'attuazione di un regolamento che preveda l'obbligo per tutti coloro che svolgono l'attività d


In sede di esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 50/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria) il Senato ha impegnato il governo a valutare la possibilità di emanare un decreto ministeriale demandando al Dicastero della Giustizia l'attuazione di un regolamento che preveda l'obbligo per tutti coloro che svolgono l'attività di amministratore immobiliare e/o condominiale anche se solo dello stabile in cui sono residenti, ad iscriversi a fini pubblicistici ed a loro spese in un apposito Registro tenuto presso il ministero della Giustizia indicando i dati anagrafici, l'eventuale Associazione di categoria alla quale è iscritto ed i dati relativi al regime fiscale con il quale opera, riportando annualmente i riferimenti relativi alla frequenza del corso di aggiornamento professionale obbligatorio previsto svolto ai sensi del DM n. 140/2014.

All'art. 71 bis dovrebbe altresì essere prevista la revoca dell'amministratore in caso di svolgimento dell'attività senza essere iscritto nel registro stesso.

Il ministero della Giustizia è stato già sollecitato per tale adempimento ed il sottosegretario Cosimo Ferri è stato recentemente interessato da parte del “Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari”, in merito alla verifica delle condizioni di sicurezza delle parti comuni da parte dell'amministratore (Il Sole 24 Ore 18/7/2017 intervista di Saverio Fossati).

La cura da parte degli amministratori di condominio “dei dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni” previsti dall'art. 1130 c.c. primo comma n. 6 resta sempre soggetta al successivo esame assembleare per una possibile ratifica e la cura degli interessi dei condomini non si esaurisce comunque nei compiti ed attribuzioni che la legge assegna all'amministratore visto l'espresso rinvio operato dalla nuova normativa al contratto di mandato.

D'altronde il divieto di “realizzare e mantenere impianti ed opere che non rispettino le condizioni di sicurezza imposte dalla legge” che il Senato aveva previsto nell'art. 1122 bis (interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici) è stato eliminato dalla Camera dei Deputati dal nuovo testo frettolosamente approvato poi dal Senato a fine legislatura.

Ed ora alla Camera dei Deputati la proposta di legge Morassut (A.C. 3112) intende inserire l'art. 1122-ter c.c. con l'espresso divieto di realizzare o mantenere impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il secondo comma prevede la nomina di un tecnico che esegua un accesso alle parti comuni per disporre gli opportuni interventi previo assenso del consiglio dei condomini previsto dal secondo comma dell'art. 1130 bis c.c.

Si tratta di una soluzione comunque di grande attualità per la sicurezza degli edifici condominiali.


di Carlo Parodi per il Sole 24 Ore © RIPRODUZIONE RISERVATA

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