Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Le norme degli artt.61 e 62 d.a.c.c. non possono essere applicate analogicamente per ottenere la riunificazione di un condominio precedentemente diviso.
Tribunale Nola 15-01-2026 n.191
Il caso proposto all’attenzione del Giudicante campano è tutt’altro che infrequente. I condòmini di un condominio unitario dapprima decidono di sciogliere il condominio scindendolo in due Condomìni differenti, poi si pentono e decidono – sotto forma di Supercondominio - la riunificazione.
La decisione però non può essere adottata con applicazione analogica “al contrario” delle norme sullo scioglimento.
Osserva il Tribunale di Nola che ai sensi dell’art. 61 disp. att. c.c. “qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Sulla possibilità di applicare tale disposizione analogicamente anche all’ipotesi inversa (accorpamento di più condomìni in un unico “supercondominio”) la giurisprudenza di legittimità, risalente, ma mai smentita, ha precisato che “la disposizione di cui all’art. 61 disp. att. cod. civ. - la quale prevede la possibilità di scissione, in base a deliberazione assembleare adottata a maggioranza, di un unico condominio originario in più condomini - ha natura eccezionale, in quanto deroga al principio secondo il quale la divisione può essere attuata solo con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione. Pertanto, essa non può essere utilizzata analogicamente per attuare l’inversa ipotesi di fusione in un unico condominio di più edifici autonomi”. (Cass. Sez. 2, 28/10/1995, n. 11276).
In ragione di ciò la Suprema Corte ha statuito che “è nulla la delibera adottata da un’assemblea di supercondominio a maggioranza dei suoi componenti che istituisce un condominio tra i vari edifici interessati, in quanto lesiva del diritto di ciascun condòmino di far parte del Condominio costituito dal solo edificio in cui era proprietario di unità immobiliare” (Cass. Sez. 2, 28/10/1995, n. 11276).
Secondo il Giudice adito non può, pertanto, che concludersi per la nullità della delibera in questione in quanto avente oggetto non rientrante nelle competenze dell’assemblea del cd. super-condominio oltre che lesiva del diritto di ciascun condòmino dei diversi lotti di far parte del condominio costituito dal solo edificio in cui è proprietario di unità immobiliare.























