Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La ragionevole sospensione dei servizi al condòmino moroso
Art. 63, comma 3, disp.att.c.c. - art. 1129, comma 9 c.c. - art. 1130, comma 1, n. 3 c.c.
Dossier 210 – 01/11/2025 - Patti
La ragionevole sospensione dei servizi al condòmino moroso
L’articolo esamina gli strumenti a disposizione dell’amministratore di condominio per recuperare i crediti dai condòmini morosi.
L’amministratore ha il potere-dovere di riscuotere i contributi (art. 1130 c.c.) e agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dall’approvazione del consuntivo, salva dispensa assembleare. Non può tuttavia stipulare accordi transattivi o dilazioni senza autorizzazione dell’assemblea.
Il focus principale è l’art. 63, comma 3, disp.att.c.c., che consente all’amministratore, dopo un semestre di mora, di sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato (autotutela privata). La giurisprudenza è contrastante sulla sospensione dei servizi essenziali (acqua, riscaldamento): alcuni tribunali la ammettono, altri la vietano per la lesione di diritti fondamentali (salute, incolumità). L’orientamento più recente (Trib. Taranto 2024, Trib. Reggio Emilia 2024) propende per un bilanciamento degli interessi tra il creditore condominiale e i diritti costituzionali del moroso, richiedendo al giudice di valutare caso per caso. Il Tribunale di Bergamo (2025) chiarisce che se la sospensione richiede l’accesso alla proprietà esclusiva del moroso (es. contatori interni), è necessario il suo consenso o un’autorizzazione giudiziale. Infine, l’articolo esclude che i condòmini virtuosi possano essere obbligati a farsi carico definitivo delle quote dei morosi, salvo anticipi temporanei per urgenze gestionali.
Generato con IA - Fonte: Dossier Condominio n. 210/2025
Carlo Patti – Avvocato, consulente legale ANACI Roma Responsabile scientifico corsi di aggiornamento.























