Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il trattamento delle "spese individuali"
Art. 1123-1124-1126 c.c. - Art. 63 disp. att. c.c.
Dossier 202 – 01/07/2024 – Salciarini
Il trattamento delle c.d. “spese personali”
L'articolo analizza la delicata questione delle "spese personali" in condominio, ovvero quei costi che beneficiano esclusivamente un singolo condomino, illustrando i rigidi limiti che l'amministratore deve rispettare nel loro trattamento.
1. Il Problema: La Tensione tra Equità e Normativa
Le "spese personali" sono costi da cui trae beneficio esclusivamente un singolo condomino. L'amministratore si trova in una situazione di conflitto:
-Spinto dall'equità e spesso dalla richiesta degli altri condomini ad addebitare il costo direttamente al singolo beneficiario.
-Vincolato dalla legge, che gli impedisce di farlo arbitrariamente, in quanto l'assemblea non può sconfinare in un "eccesso di potere" imponendo obblighi patrimoniali individuali senza un titolo certo.
2. Il Principio Base: Il Divieto di "Farsi Giustizia da Sé"
Il principio cardine, ribadito dalla giurisprudenza, è che il condominio non può farsi giustizia da sé.
L'assemblea è "sovrana" solo nella gestione delle parti comuni. Non può, a maggioranza, imporre un addebito diretto a un condomino per una spesa personale, poiché ciò lederebbe i diritti della minoranza e i principi generali in materia di obbligazioni.
3. Casi Concreti di Spese Personali Illegittimamente Addebitate
La giurisprudenza ha stabilito l'illegittimità dei seguenti addebiti diretti, in assenza di un titolo esecutivo:
- Spese Legali e di Consulenza: È nulla la delibera che ripartisce "pro quota" tra tutti, incluso il condomino avversario, le spese legali o il compenso del consulente tecnico sostenuti in una causa contro di lui. L'addebito è legittimo solo se basato su una sentenza che liquida le spese a suo carico (principio di soccombenza) o su un decreto ingiuntivo.
- Pretesi Risarcimenti: Non si può addebitare un risarcimento a un condomino "presunto responsabile" di un danno. È necessario un suo riconoscimento spontaneo oppure una sentenza di condanna passata in giudicato.
- Transazioni: Se una controversia si conclude con una transazione che definisce ogni pretesa, non si possono successivamente addebitare ulteriori costi al condomino.
4. Le Poche Eccezioni e la Prassi Corretta
L'unico spazio di manovra è molto ristretto:
- Addebito per Diverso Uso: La Cassazione (sent. n. 12573/2019) ha ammesso la possibilità di addebiti individuali per spese di funzionamento (es. spese postali) se inquadrabili nell'art. 1123, comma 2 c.c. ("diverso uso"), previa concreta valutazione della natura dell'attività resa al singolo.
- Azione di Rimborso: Anche quando una spesa deve essere ripartita tra tutti, i condomini (o l'amministratore per loro conto) conservano il diritto di agire in giudizio per ottenere il rimborso dal responsabile.
5. Conclusione e Raccomandazioni per l'Amministratore
La materia delle spese personali è un campo minato per l'amministratore.
La giurisprudenza lascia uno spazio limitatissimo per l'addebito diretto al singolo, richiedendo un'attenta cautela. La raccomandazione è di evitare di inserire tali voci in contabilità senza un titolo certo (sentenza, decreto ingiuntivo, riconoscimento), per non predisporre delibere assembleari nulle per eccesso di potere, con conseguenti rischi di responsabilità professionale.
Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 202/2024 – Luigi Salciarini– Avvocato del Foro di Chieti.























