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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

I quesiti del CED

Obblighi del Portiere nel Ritiro e Pagamento di Pacchi in Contrassegno


Dossier 192 – 01/11/2022
I quesiti del CED - Obblighi del Portiere nel Ritiro e Pagamento di Pacchi in Contrassegno

QUESITO:
Un condomino chiede chiarimenti in merito alle mansioni del portinaio riguardo alla gestione dei pacchi in contrassegno. 
Nello specifico, chiede se: 
1.
Il portinaio sia tenuto a pagare in contrassegno al posto del destinatario; 
2. Il condomino possa lasciare in portineria la somma dovuta per il ritiro del pacco; 
3. In caso di reso, il pacco possa essere lasciato in portineria per il ritiro da parte del corriere, sempre negli orari di servizio del portinaio. 
Il richiedente sottolinea che, secondo il CCNL, il portinaio è retribuito per il ritiro della posta ordinaria senza indennità aggiuntive.

RISPOSTA:
La disciplina contrattuale sul ritiro e la distribuzione della corrispondenza non è stata aggiornata alle abitudini moderne, come la gestione dei pacchi in contrassegno. Pertanto, è possibile integrare il contratto individuale di lavoro solo con il consenso di entrambe le parti.
In particolare:
1. Pagamento in contrassegno
– Non rientra nelle mansioni del portinaio anticipare somme di denaro per conto dei condomini. Il portinaio potrebbe essere ritenuto responsabile della gestione di tali importi, attività non prevista dal contratto, salvo che non sia espressamente delegato per la riscossione degli oneri condominiali. L’eventuale disponibilità a gestire pagamenti è lasciata alla volontà del dipendente.
2. Consegna e ritiro pacchi – Il CCNL disciplina il ritiro e la distribuzione della posta ordinaria (da depositare nelle cassette) e della posta raccomandata o dei pacchi (da consegnare direttamente al destinatario contro firma su apposito registro). Per svolgere tali attività, il portinaio deve avere una delega scritta dal condomino o inquilino, come previsto dall’art. 10 del contratto individuale.
3. Indennità per corrispondenza straordinaria – Per il ritiro e la consegna di corrispondenza che richieda la firma del ricevente (posta raccomandata, pacchi), è prevista un’indennità economica, stabilita nelle tabelle da A ad A-quater dell’art. 133. Tale indennità è dovuta per ogni unità immobiliare servita, con esclusioni per locali tecnici, commerciali o simili, salvo diverso accordo. Nel caso di consegna in contrassegno, il portinaio non è tenuto ad anticipare somme per conto del destinatario e, in assenza di un fondo spese appositamente assegnato, non ritira la corrispondenza.

CONCLUSIONE:
Il portinaio non è obbligato a gestire pagamenti in contrassegno, né a ritirare pacchi senza una delega scritta. L’eventuale supporto nella gestione di pacchi e pagamenti è subordinato a un accordo volontario e a una specifica autorizzazione scritta. In assenza di tale accordo, il condomino deve provvedere personalmente al ritiro e al pagamento dei pacchi in contrassegno.

Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 192/2022 – CED ANACI Roma.


Dossier condominio 192/2022


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