Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Lavori edili in quota PRIORITA' DELLE PROTEZIONI COLLETTIVE E LIMITI DEI LAVORI SU FUNI
Decreto Legge 159/2025 (convertito in L. 198/2025)
Dossier 212 – 01/03/2026 - Mellace
Lavori edili in quota PRIORITÀ DELLE PROTEZIONI COLLETTIVE E LIMITI DEI LAVORI SU FUNI
Il Decreto Legge 159/2025 (convertito in L. 198/2025) ha ribadito all’art. 5 (modifica art. 115 D.Lgs. 81/08) un principio cardine: priorità delle protezioni collettive (ponteggi, trabattelli, parapetti, reti) rispetto a quelle individuali (imbracature, funi, ancoraggi).
I lavori su funi (art. 116 D.Lgs. 81/08) si sono diffusi molto negli ultimi vent’anni, spesso perché più economici dei ponteggi.
Spesso in assemblea si confrontano preventivi diversi: chi usa ponteggi (protezioni collettive) e chi usa funi (protezioni individuali).
La domanda è: è corretto scegliere in base al minor costo?
La risposta è NO. La scelta non può essere solo economica, ma deve rispettare principi inderogabili di sicurezza.
L’art. 111, comma 4, D.Lgs. 81/08 stabilisce che i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi possono essere impiegati solo se:
1. a seguito della valutazione dei rischi, il lavoro può essere svolto in sicurezza;
2. il lavoro è di breve durata;
3. a causa delle caratteristiche del sito non è possibile usare attrezzature più sicure (ponteggi, trabattelli, ecc.).
La valutazione dei rischi è attività tecnica, non demandabile all’amministratore o ai condomini. Serve un tecnico abilitato che attesti per iscritto:
- non è tecnicamente possibile usare protezioni collettive;
- l’intervento è urgente (es. intonaco pericolante);
- la soluzione con funi garantisce un minor rischio complessivo;
- il lavoro è di breve durata;
- non è possibile modificare il sito;
- non si può accedere con altre attrezzature;
- attrezzature alternative comportano rischi maggiori.
Cosa significa “breve durata”?
Il D.Lgs. 81/08 non dà un limite temporale preciso per il Titolo IV (cantieri). Tuttavia, l’art. 26, comma 3-bis (per appalti e servizi) definisce “breve durata” un’attività non superiore a 5 uomini-giorno (es. 1 persona per 5 giorni, oppure 5 persone per 1 giorno).
Interventi di manutenzione dei prospetti (intonaci, rasature, tinteggiature) richiedono mesi, quindi non sono di breve durata.
Entro 5 giorni possono rientrare solo interventi puntuali: sostituzione di un tratto di gronda, poche tegole, riparazione di crepe, manutenzione di pluviali, canne fumarie, linee vita, dissuasori.
Cosa significa “caratteristiche esistenti dei siti”?
Casi in cui non si possono montare ponteggi: facciate su cortili interni non accessibili, assenza di elementi strutturali per ancorare il ponteggio, strutture preesistenti che ostacolano il montaggio.
Il semplice diniego del proprietario del giardino al piano terra (che non vuole il ponteggio) non è un motivo valido per usare le funi. L’art. 843 c.c. prevede l’obbligo di consentire l’accesso per opere necessarie.
Conclusione:
Gli interventi di manutenzione dei prospetti di un edificio non possono essere legittimamente affidati a chi lavora su funi se risultano tecnicamente fattibili soluzioni con protezioni collettive (ponteggi, trabattelli, ecc.).
Generato con IA Fonte: Dossier Condominio n. 212/2026 - Eugenio Mellace
Membro comitato tecnico regionale VV.F. Lazio, Consulente tecnico e Docente formatore ANACI Roma.























