Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'utilizzo del fondo cassa per sopperire alle morosità deve essere fondato sulla effettiva urgenza di fare fronte ad azioni esecutive dei creditori e non per ripartire il debito dei morosi.
Corte di Appello Milano 21-11-2025 n.3171
Alcuni condòmini avevano impugnato una delibera assembleare per nullità, nella parte in cui era stata disposta l’utilizzazione del fondo cassa comune per ripartire tra i condòmini non morosi i debiti dei condòmini morosi, in violazione dei criteri di cui all’articolo 1123 del Codice civile. Per i condòmini impugnanti una tale decisione avrebbe richiesto il consenso di tutti i proprietari.
La Corte di appello di Milano ha riformato la pronuncia del Tribunale di Como, annullando la delibera assembleare nella parte in cui ha disposto il prelievo di somme dal fondo cassa comune per fare fronte alla morosità di alcuni condòmini.
Non è consentito all’assemblea condominiale - deliberando a maggioranza - di ripartire tra i condòmini non morosi il debito delle quote condominiali dei condòmini morosi.
Solamente nell’ipotesi di effettiva ed improrogabile urgenza di recuperare soldi – come nel caso di azioni esecutive al patrimonio del condominio da parte dei creditori del condominio o di chiusura delle utenze – può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all’inadempimento del condòmino moroso con la costituzione di un fondo cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti della compagine condominiale.
E dunque l’uso del fondo cassa comune per far fronte alla morosità dei condòmini deve ritenersi rimedio del tutto eccezionale, finalizzato a prevenire maggiori danni ai condòmini, non potendo essere inserito nei consuntivi ordinari di ogni esercizio.























