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La Normativa e il Condominio

La consulenza tecnica in mediazione: uno strumento risolutivo per l'amministratore

D.Lgs. n. 28/2010 - D.Lgs. n. 149/2022


Dossier 211 – 01/01/2026 - Mauri
La consulenza tecnica in mediazione: uno strumento risolutivo per l’amministratore

L'articolo analizza il ruolo e le potenzialità della Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM), strumento che ha acquisito una dimensione procedurale più chiara grazie alla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), entrata in vigore il 30 giugno 2023.

La disciplina dopo la Riforma
Il nuovo art. 8, comma 7, del D.Lgs. 28/2010 risolve i precedenti contrasti giurisprudenziali stabilendo che le parti, al momento della nomina dell'esperto, possono convenire espressamente la producibilità in giudizio della relazione tecnica. Il consenso deve essere verbalizzato e, se accordato, consente di utilizzare la perizia anche in un eventuale successivo giudizio, superando il vincolo di riservatezza tipico della mediazione.

Il procedimento
In mediazione, le parti (su consiglio del Mediatore) possono richiedere preventivi di un esperto iscritto all'albo CTU del Tribunale. Successivamente, nominano congiuntamente il professionista, definendo quesiti e ripartizione del compenso. Nomina, quesiti e la dichiarazione sulla producibilità vengono trascritti nel verbale. Il CTM opera nel contraddittorio tra le parti, consentendo una verifica delle conclusioni tecniche su basi oggettive e condivise.

Ambiti applicativi in condominio
Le questioni che traggono maggior beneficio dalla CTM sono:

  • Infiltrazioni (soprattutto da lastrico solare): la CTM consente di accertare le cause tecniche e definire soluzioni riparatorie senza i lunghi tempi processuali
  • Distanze legali, vizi di costruzione e appalto: si supera la logica contrappositiva tra consulenti di parte, favorendo soluzioni tecniche concordate
  • Tabelle millesimali e uso parti comuni: la CTM fornisce la base per rinegoziazioni consapevoli
  • Passaggio di consegne tra amministratori: l'istruttoria contabile con CTM esperto in contabilità condominiale favorisce la collaborazione tra colleghi, risolvendo criticità in tempi rapidi

L'orientamento giurisprudenziale
I giudici, riconoscendo le potenzialità conciliative dello strumento, ricorrono sempre più spesso alla mediazione demandata (art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010) con esplicita indicazione di nominare un CTM. In caso di mancato accordo, la verbalizzazione completa consente al giudice di valutare le condotte anche ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Il Tribunale di Firenze (sent. 14 giugno 2021) ha stabilito che le spese della CTM possono essere recuperate dalla parte vittoriosa nel successivo giudizio, in quanto assimilabili a spese stragiudiziali necessarie.

Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 211/2026 – Alberto Maria Mauri – Avvocato, responsabile scientifico MPR.


Dossier condominio 211/2026


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