Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La causa del palazzo e il portafoglio del singolo: cosa succede a chi dice no
L'art. 1132 del Codice civile
Dossier 211 – 01/01/2026 - Contrada
La causa del palazzo e il portafoglio del singolo: cosa succede a chi dice no
L'articolo analizza in modo approfondito l'art. 1132 del Codice civile, norma che disciplina il dissenso del condomino rispetto alle liti deliberate dall'assemblea, rappresentando un'importante deroga al principio maggioritario che governa il condominio.
La ratio dell'istituto
La decisione di promuovere o resistere in giudizio espone il condominio a costi e rischi significativi. L'art. 1132 bilancia due esigenze contrapposte: da un lato, garantire al condominio la piena capacità di agire in giudizio; dall'altro, evitare che il rischio processuale venga automaticamente e indifferentemente distribuito su tutti i condòmini, consentendo a chi non ha condiviso l'iniziativa di sottrarsi alle conseguenze patrimoniali negative di un eventuale esito sfavorevole.
I requisiti per il dissenso
Il dissenso può essere esercitato solo:
- In relazione a liti deliberate dall'assemblea (se l'amministratore ha agito autonomamente, occorre prima sollecitare la conferma assembleare)
- Per controversie civili (non penali) che riguardano interessi del condominio
- Con comunicazione scritta all'amministratore entro 30 giorni dalla delibera o dalla sua conoscenza, anche verbalmente in assemblea con annotazione a verbale
Gli effetti della dissociazione
La norma opera su due piani distinti:
- Nei rapporti esterni (con la controparte vittoriosa): il dissenso è irrilevante. Tutti i condòmini, inclusi i dissenzienti, rispondono solidalmente delle obbligazioni verso il terzo, garantendo l'affidabilità del condominio.
- Nei rapporti interni: in caso di soccombenza, il dissenziente ha diritto di rivalsa verso il condominio per quanto pagato (spese di lite e somme liquidate alla controparte), ma non per le obbligazioni sostanziali che il condominio era comunque tenuto ad adempiere.
Se la causa è vinta, la dissociazione perde rilevanza e il dissenziente concorre alle spese non recuperate, nei limiti del beneficio ottenuto.
Precisazioni giurisprudenziali
È nulla la delibera che ponga le spese della lite a carico del dissenziente. Il dissenso non limita i diritti partecipativi: il condomino continua a votare sulle decisioni relative al prosieguo della causa. La Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 1132 al compenso dell'avvocato, che resta dovuto anche dai dissenzienti per non compromettere la tutela giudiziaria dell'ente.
Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 211/2026 – Giovanni Contrada – Avvocato, Consulente legale ANACI Roma.






















