Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Mediazione e negoziazione assistita: ambiti di applicazione, sanzioni per la mancata partecipazione
D.Lgs. n. 28/2010 - Articolo 96, comma 3
Dossier 210 – 01/11/2025 - Mauri
Mediazione e negoziazione assistita: ambiti di applicazione, sanzioni per la mancata partecipazione
L'articolo analizza il rapporto tra mediazione e negoziazione assistita, due procedure stragiudiziali per la risoluzione delle controversie, chiarendo i loro ambiti applicativi e le conseguenze della mancata partecipazione.
Un primo punto chiave riguarda il criterio da adottare quando una controversia sembra richiedere obbligatoriamente entrambe le procedure. L'autore spiega che, in caso di potenziale cumulo tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita (quest'ultima obbligatoria per cause di valore inferiore a 50.000 euro), la giurisprudenza prevalente (con sentenze dei Tribunali di La Spezia, Roma e Agrigento) stabilisce la prevalenza della mediazione. Questa viene considerata la procedura che assolve pienamente alla funzione di condizione di procedibilità, rendendo superflua l'attivazione della negoziazione assistita. La ragione principale di questa preferenza risiede nella maggiore garanzia offerta dalla figura del mediatore, un soggetto terzo e imparziale che facilita l'accordo, a differenza della negoziazione assistita che si svolge solo tra le parti e i loro avvocati.
La seconda parte dell'articolo si concentra sulle sanzioni per la mancata partecipazione alla mediazione, previste dall'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010. Vengono delineate tre conseguenze:
1. La mancata partecipazione senza giustificato motivo può essere usata come argomento di prova sfavorevole nel successivo giudizio.
2. Se la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice può condannare la parte costituita che non si è presentata al primo incontro senza motivo a pagare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato. A supporto, l'autore cita una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 172/2025) che ha sanzionato un condominio per non essersi presentato dopo aver chiesto un rinvio.
3. Il giudice può infine condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione a pagare una somma, determinata in via equitativa, alla controparte vittoriosa, a titolo di sanzione per comportamenti ostruzionistici.
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Fonte: Dossier Condominio n. 210/2025 – Alberto Maria Mauri – Avvocato, responsabile scientifico MPR






















