Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il consulente tecnico di parte e la sua attività
Artt. 191 - 194 - 87 - 201 c.p.c. - art. 91 D.att. c.p.c. - art. 2230 c.c.
Dossier 205 – 01/01/2025 – Zecchinelli
Il consulente tecnico di parte e la sua attività
L'articolo descrive in dettaglio la figura, le funzioni, il ruolo processuale e gli aspetti giuridici del Consulente Tecnico di Parte (CTP) nel processo civile italiano.
1. Ruolo e Funzioni Principali
Il CTP è un ausiliario della parte, con il compito di assisterla nell'ambito delle indagini tecniche.
Le sue funzioni principali sono:
- Redigere una relazione tecnica da allegare agli atti difensivi.
- Assistere alle operazioni peritali del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e partecipare alle udienze in sua presenza.
- Presentare osservazioni scritte e note critiche alla relazione del CTU.
- Verificare e controllare l'operato del CTU, esponendo le ragioni tecniche della parte assistita.
2. Nomina e Requisiti
- Il CTP viene nominato dalla parte entro il termine stabilito dal giudice con l'ordinanza di nomina del CTU.
- La sua nomina è subordinata a quella del CTU.
- Non è obbligatorio che sia iscritto all'Albo del Tribunale, ma deve essere iscritto al proprio albo professionale.
3. Valore della Consulenza di Parte
- La relazione del CTP non ha autonomo valore probatorio.
- Il giudice non è obbligato a confutarla se le sue convinzioni sono contrarie e conformi al parere del CTU.
- Tuttavia, il giudice è tenuto a prenderla in considerazione se fondata.
- Le dichiarazioni del CTP non hanno valore confessorio e non vincolano la parte.
4. Natura del Rapporto e Compenso
- Il rapporto tra il CTP e il cliente è un contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 Codice Civile).
- Si tratta di un'obbligazione di mezzi, non di risultato.
- Il compenso è dovuto anche in caso di esito negativo della causa.
5. Responsabilità
- Il CTP collabora con l'avvocato nella definizione della linea difensiva, limitatamente alle sue competenze tecniche.
- Le sue argomentazioni sostengono la posizione processuale della parte.
6. Disposizioni Processuali di Riferimento
- Art. 201 c.p.c.: disciplina la partecipazione del CTP alle operazioni peritali e alle udienze.
- Art. 91 Datt. c.p.c.: obbliga il cancelliere a comunicare al CTP le indagini del CTU.
- Il CTU deve consentire la partecipazione attiva dei CTP e fornire loro copia dei documenti acquisiti.
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Fonte: Dossier Condominio n. 205/2025 – Gaetano Zecchinelli - Ingegnere, consulente ANACI Roma.





















