@contatti|sitemap| LOGIN|
Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Come cambia per il condominio il procedimento di mediazione dopo la Riforma Cartabia

Art. 1136 c.c. - D.Lgs. 149/2022 - 28/2010 (Art. 5-ter e 12-bis)


Dossier 195 – 01/05/2023 - Sanfilippo
Come cambia per il condominio il procedimento di mediazione dopo la Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto significative modifiche alla mediazione civile, con entrata in vigore anticipata al 28 febbraio 2023 per la parte relativa al condominio. La riforma ha abrogato i commi 2,4,5 e 6 dell'art. 71-quater disp. att. c.c. e introdotto il nuovo art. 5-ter del D.Lgs. 28/2010.

1. Amministratore con poteri rafforzati:
Il nuovo art. 5-ter riconosce all'amministratore la legittimazione ad attivare e partecipare alla mediazione senza necessaria autorizzazione assembleare preventiva. L'assemblea interviene solo successivamente per approvare l'eventuale accordo o proposta conciliativa, deliberando entro il termine fissato e con le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c.

2. Competenza territoriale degli organismi:
La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, derogabile per accordo delle parti.

3. Mediazione telematica:
L'art. 8-bis disciplina lo svolgimento della mediazione in modalità telematica, con formazione digitale degli atti, collegamenti audiovisivi e firme digitali per il verbale conclusivo.

4. Proposta del mediatore:
Anche in assenza di accordo, il mediatore può formulare d'ufficio una proposta di conciliazione da allegare al verbale, oltre alla possibilità per le parti di richiederla concordemente in qualsiasi momento.

5. Sanzioni per mancata partecipazione:
L'art. 12-bis prevede che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro possa comportare: argomenti di prova a sfavore nel giudizio; condanna al versamento del doppio del contributo unificato; condanna al pagamento di una somma a favore della controparte.

6. Incentivi fiscali:
Sono previsti crediti d'imposta fino a € 600 per procedura (con limite annuo di € 2.400 per persone fisiche e € 24.000 per persone giuridiche), oltre all'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per verbali di conciliazione fino a € 100.000 di valore.

7. Conclusione:
La riforma attribuisce all'amministratore maggiore autonomia in mediazione, integra sempre più questa procedura con il processo civile e ne promuove l'utilizzo attraverso strumenti telematici e incentivi fiscali, configurandola come fase imprescindibile per la risoluzione delle controversie condominiali.

Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 195/2023 – Giovanna Sanfilippo - Avvocato, Consulente legale ANACI Roma.


Dossier condominio 195/2023


News sul condominio

News Condominio

SAVE THE DATE - 6 NOVEMBRE 2026

CONVEGNO GIURIDICO 2026

Cerca L'Amministratore di condominio

Seguici su Facebook