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CIRCOLARE N. 40/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA RITENUTA D'ACCONTO 10% ( e 4% )

Importanti novità riguardanti le ritenute dacconto sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico


L'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 31/5/2010 n. 78 (la c.d. manovra correttiva) ha emanato una Circolare ed un Comunicato Stampa in cui chiarisce le novita riguardanti le ritenute d'acconto sui bonifici.

RITENUTA 10% ART. 25 DL N. 78/2010

In relazione alla ritenuta 10% che banche e poste debbono effettuare sui bonifici per risparmio energetico (detrazione d'imposta 55%) e ristrutturazioni edilizie (detrazione d'imposta 36%) l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 40/E del 28/7/2010 ha chiarito quanto segue:
- la base di calcolo, indipendentemente da quella indicata in fattura, verra considerata da banche e poste con assoggettamento ad IVA 20%;
- non dovra essere detratta in fattura la ritenuta d'acconto del 4% e del 20% per gli oneri professionali (solo per le fatture relative ai lavori di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico);
- non verranno applicate sanzioni per i bonifici gia effettuati non correttamente ma non e precisato se dovranno essere rettificati.

Il testo integrale della circolare e visibile e scaricabile cliccando sul file sottostante (Circ40e_del_280710.pdf).
Il testo del comunicato stampa del 28/7/2010 dell'Agenzia delle Entrate e il seguente:

«COMUNICATO STAMPA
LE REGOLE PER LA RITENUTA DEL 10 PER CENTO SUI BONIFICI PER RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE.
La ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto d'imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell'Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l'aliquota e sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione.
Lo precisa la circolare n. 40/E, pubblicata oggi dall'Agenzia delle Entrate, contenente le istruzioni per la determinazione della base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta d'acconto prevista dal dl 78 del 31 maggio 2010.
Su quale “base” operare la ritenuta - Il documento di prassi evidenzia che le aliquote Iva possono essere diverse a seconda del tipo di intervento, ad esempio, l'Iva dovuta e del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Poiché chi deve effettuare la ritenuta non conosce l'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico, né l'aliquota applicata, per esigenze di economicita e semplificazione, nonché al fine di evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d'acconto del 10 per cento e costituita dal totale del bonifico decurtato dell'Iva del 20%.
Come evitare la “doppia” ritenuta - Nel caso di somme gia soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomini, che operano la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all'appalto di opere o servizi - per evitare che l'impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca piu volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applichera soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.
In caso di violazione, resta a zero la sanzione - Inoltre, la circolare precisa che, in sede di prima applicazione della disposizione del dl 78, non saranno erogate sanzioni in relazione a violazioni della norma, data l'immediatezza della sua entrata in vigore (1 luglio 2010), la complessita degli adempimenti e le obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, rispettando quanto previsto dallo Statuto del contribuente.
Il testo della circolare n. 40/E e disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione Circolari e Risoluzioni.
Roma, 28 luglio 2010»


Carlo Parodi


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