Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
I parapetti in vetro posti a protezione dei balconi possono costituire bene comune se influiscono sul decoro dell'edificio.
Tribunale Sassari, 05-03-2026 n.183
Questa interessante pronuncia di merito si misura con un tema spinoso: se i parapetti dei balconi possano contribuire, in particolari condizioni, al decoro dell’edificio.
Nello specifico la controversia è perimetrata nell’azione per responsabilità edificatoria del costruttore dell’edificio di recente costruzione per aver installato sui balconi parapetti in vetro difettosi, inidonei e pericolosi.
All’esito delle rispettive difese, il Tribunale osserva che, nel caso specifico, i parapetti devono annoverarsi fra le proprietà comuni, trattandosi di elementi che “contribuiscono al decoro architettonico dell’edificio” (Cassazione, sentenza 10848/2020).
Il Tribunale rileva che secondo la giurisprudenza attuale i rivestimenti dei balconi devono essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.
Nel caso particolare i parapetti, realizzati in ampie vetrate trasparenti ondulate leggermente colorate in azzurro, appaiono dotati di un’importante e caratterizzante funzione estetica per la loro specificità e la gradevolezza del loro aspetto, trovando dunque applicazione il principio della loro condominialità ai sensi dell’articolo 1117, c.c.
Nella specie deve quindi ritenersi che i parapetti delimitanti la parte esterna dei terrazzi debbano essere considerati parti comuni la cui inidoneità strutturale ben può essere fatta valere dall’amministratore, nella specie debitamente autorizzato dall’assemblea a proporre l’azione di responsabilità edificatoria.























