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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Il frazionamento della unità immobiliare in condominio - riflessioni sulla gestione e le tabelle

Art. 1102 - 1117 - 1122 - 1136 - Legge 220/2012


Dossier 193 – 01/03/2023 – Sanguedolce
Il frazionamento della unità immobiliare in condominio
riflessioni sulla gestione e le tabelle

L'articolo esamina la legittimità del frazionamento di un'unità immobiliare in condominio e le relative conseguenze, con particolare riferimento all'apertura di nuovi accessi su parti comuni (scale, pianerottoli) e alla possibile incidenza sulle tabelle millesimali.

1. Apertura di accessi su parti comuni
La giurisprudenza consolidata (Cass. n. 16260/2017; Cass. n. 8830/2003) riconosce al singolo condomino il diritto di aprire una porta su parti comuni (come il vano scale) per creare un nuovo accesso alla propria unità immobiliare, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso agli altri condòmini. Tale intervento rientra nell'uso più intenso del bene comune consentito dall'art. 1102 c.c. e non richiede l'autorizzazione assembleare preventiva.

2. Obbligo di preventiva informazione
La riforma del condominio (L. 220/2012) ha introdotto all'art. 1122 c.c. l'obbligo per il condomino di dare preventiva notizia all'amministratore, che ne riferisce all'assemblea. Sebbene privo di esplicita sanzione, tale obbligo mira a prevenire conflittualità e a promuovere la collaborazione condominiale, senza tuttavia configurare un potere vincolante di autorizzazione dell'assemblea.

3. Riflessi sulle tabelle millesimali
Il frazionamento di un'unità immobiliare non determina automaticamente la revisione delle tabelle millesimali. La riforma ha precisato (art. 69 disp. att. c.c.) che la revisione è possibile solo quando l'alterazione del valore proporzionale superi un quinto, incluso il caso di "incremento o diminuzione delle unità immobiliari". In assenza di tale soglia, le tabelle restano invariate, limitandosi a una ripartizione della quota millesimale originaria tra le nuove unità.

4. Aggiornamenti gestionali
Spetta al proprietario comunicare all'amministratore il frazionamento per l'aggiornamento degli elenchi condominiali. L'intervento assembleare diviene necessario solo se il frazionamento comporta nuovi allacci a servizi comuni o un uso sensibilmente maggiore di impianti condominiali, con possibili riflessi sulla ripartizione delle spese.

5. CONCLUSIONE:
Il frazionamento di un'unità immobiliare è legittimo e non richiede autorizzazione assembleare per l'apertura di accessi su parti comuni, salvo l'obbligo di preventiva informazione. La revisione delle tabelle millesimali è subordinata al superamento della soglia di alterazione del valore di un quinto, mentre negli altri casi si procede al solo aggiornamento gestionale della ripartizione delle quote.

Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 194/2023 – Dario Sanguedolce - Componente CSN.


Dossier condominio 194/2023


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