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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

L'antincendio nei fabbricati

Art. 40 c.p. - D.Lgs. 139/06, 758/94, 81/08


Dossier 198 – 01/11/2023 – Mellace
L’antincendio nei fabbricati

1. Il problema della responsabilità antincendio in condominio
La sicurezza antincendio nei fabbricati condominiali è un obbligo che dovrebbe coinvolgere attivamente tutti i condòmini. Tuttavia, nella pratica, la normativa (D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 758/94) e la giurisprudenza individuano come unico Responsabile dell’Attività l'Amministratore di condominio, in quanto rappresentante legale. Ciò nonostante, l'Amministratore è un mero esecutore delle delibere assembleari, senza poteri decisionali o di spesa autonomi. La responsabilità per il mancato adeguamento alle norme antincendio di qualsiasi attività condominiale (come centrali termiche o autorimesse) dovrebbe, quindi, essere imputata ai singoli condòmini, sia a livello operativo che amministrativo/penale.

2. Le conseguenze pratiche per l'Amministratore
Nella realtà, durante i controlli dei Vigili del Fuoco, le sanzioni (anche penali) colpiscono quasi esclusivamente l'Amministratore. Questo accade anche quando l'Amministratore abbia ripetutamente informato l'assemblea senza riuscire a far deliberare i necessari lavori di adeguamento. L'Amministratore rischia così di dover affrontare da solo un procedimento penale o amministrativo, secondo il principio dell'art. 40 del Codice Penale ("Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo").

3. La proposta e la tutela per l'Amministratore
Fino a quando il legislatore non colmerà questo "vuoto legislativo", l'unica forma di tutela preventiva per l'Amministratore sarebbe, ingiustamente, quella di dimettersi alla prima assemblea in cui non venga deliberato l'adeguamento antincendio. In alternativa, l'autore auspica che, in caso di infortunio grave, gli amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari possano rivolgersi alla magistratura per evidenziare chiaramente l'esclusiva responsabilità dei singoli condòmini che si sono opposti, astenuti o assenti, i quali hanno di fatto impedito l'approvazione dei necessari interventi.

Sintesi generata con IA
 Fonte: Dossier Condominio n. 198/2023 – Eugenio Mellace
Membro comitato tecnico regionale VV.F. Lazio, Consulente tecnico e Docente formatore ANACI Roma.


Dossier condominio 198/2023


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