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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Balconi: il punto della situazione alla luce della giurisprudenza e della normativa vigente

Artt. 1117 - 1122 - 1125 c.c. - D.M. 236/1989


Dossier 187 – 01/01/2022 - Nicoletti
Balconi: il punto della situazione alla luce della giurisprudenza e della normativa vigente

1. Natura giuridica del balcone e suoi componenti
Ai sensi dell’art. 1117 c.c., il balcone non rientra tra le parti comuni dell’edificio ed è pertinenza esclusiva del proprietario dell’appartamento cui è annesso, salvo diversa disposizione del titolo o del regolamento. Tuttavia, alcuni suoi elementi esterni (come rivestimenti, frontalini, ringhiere decorative) possono assumere natura condominiale se svolgono una funzione estetico-decorativa prevalente per la facciata, contribuendo al decoro architettonico dell’edificio (Cass. n. 22572/2020). La classificazione non può essere decisa dall’assemblea, ma dipende dai titoli di acquisto e, in mancanza, da una valutazione caso per caso del giudice.

2. La questione delle ringhiere e degli adempimenti di sicurezza
Le ringhiere possono essere considerate beni esclusivi se di semplice fattura e prive di rilevanza estetica, oppure beni comuni se integrate nella facciata con materiali pregiati e forme decorative. 
Il D.M. 236/1989 stabilisce che parapetti e ringhiere devono avere un’altezza minima di 100 cm ed essere “inattraversabili” da una sfera di 10 cm. Se la ringhiera è condominiale e non conforme, l’assemblea deve deliberare l’adeguamento; in caso di inerzia, i condomini possono ricorrere al giudice ex art. 1105 c.c. Se invece è di proprietà esclusiva, il singolo proprietario che intenda modificarla (es. per ragioni di sicurezza) deve comunque rispettare il limite del decoro architettonico (art. 1122 c.c.) e, ove previsto, il regolamento condominiale contrattuale.

3. Interventi sui balconi e “bonus facciate”
Gli interventi di manutenzione, restauro o sostituzione di componenti dei balconi possono rientrare nel bonus facciate (attualmente al 60% dopo la Legge di Bilancio 2022). L’Agenzia delle Entrate, attraverso circolari e risposte ad interpelli, ha chiarito che l’agevolazione si applica, tra l’altro, a:
- Rifacimento della pavimentazione (piano di calpestio).
- Sostituzione di pannelli in vetro perimetrali.
- Ritinteggiatura di ringhiere metalliche, frontalini e sotto-balconi.
- Installazione di elementi costitutivi del balcone (es. nuovi parapetti), purché strettamente collegati all’intervento principale. 
L’agevolazione è subordinata al rispetto di requisiti soggettivi e oggettivi e agli adempimenti procedurali previsti dalla normativa.

4. Considerazioni conclusive
La disciplina dei balconi rimane complessa, con un confine labile tra proprietà esclusiva e parti comuni. L’amministratore e i condomini devono:
- Valutare attentamente la natura giuridica di ogni componente.
- Considerare gli obblighi di sicurezza e le possibili agevolazioni fiscali.
- Rispettare il regolamento condominiale e il principio del decoro architettonico in caso di modifiche.

Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 187/2022 – Adriana Nicoletti - Avvocato, Consulente legale ANACI Roma.


Dossier condominio 187/2022


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