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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Alcune zone d'ombra nell'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio

Art. 72 disp. att. c.c. e dall'art. 1136, c. 2, c.c. - Art. 66 disp. att. c.c.


Dossier 191 – 01/09/2022 – Nicoletti
Alcune zone d’ombra nell’invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio

1. La nuova disciplina della convocazione assembleare
La riforma del 2012 (art. 66 disp. att. c.c.) ha introdotto regole rigide per la convocazione dell’assemblea, al fine di garantire la certezza della ricezione e scongiurare contestazioni. L’avviso di convocazione (sia per assemblea ordinaria che straordinaria) deve essere inviato almeno 5 giorni prima della riunione in prima convocazione, esclusivamente tramite:
- Posta raccomandata.
- Posta Elettronica Certificata (PEC).
- Fax.
- Consegna a mano.
Le modalità informali o presuntive (valide prima della riforma) non sono più sufficienti.

2. La raccomandata: semplice o con avviso di ricevimento?
La norma non specifica se la raccomandata debba essere semplice o con ricevuta di ritorno. Tuttavia:
- La raccomandata con avviso di ricevimento garantisce la prova certa della consegna.
- La tracciatura online della raccomandata sul sito di Poste Italiane può costituire una prova documentale informatica valida (come affermato in una sentenza penale della Cassazione n. 4485/2020), anche in assenza della cartolina di ritorno.

3. È possibile utilizzare operatori postali privati?
Sì. Pur non essendo esplicitamente previsto, la giurisprudenza (Trib. Roma n. 2636/2022) riconosce che gli operatori postali privati autorizzati svolgono un servizio di pubblico servizio equiparabile a Poste Italiane. Pertanto, l’invio tramite servizi privati è legittimo e valido per la convocazione.

4. Il delicato tema della posta elettronica (PEC vs. e-mail ordinaria)
- PEC è l'unica modalità telematica ammessa dalla legge per la sua capacità di generare una prova certa di invio e ricezione.
- L’e-mail ordinaria è espressamente esclusa come mezzo legittimo di prima convocazione. La sua utilizzazione, se contestata, rende annullabile la delibera assembleare per violazione della norma tassativa.
- Un’eccezione: se è il condòmino stesso a richiedere esplicitamente di ricevere la convocazione via e-mail ordinaria, l’amministratore deve acconsentire. In tal caso, il condòmino si assume volontariamente il rischio della mancata ricezione e non potrà impugnare la delibera per questo motivo.

5. Possono i condòmini modificare le modalità di convocazione?
L’art. 66 è una norma inderogabile anche dal regolamento condominiale. Tuttavia, l’assemblea può decidere all’unanimità (1000/1000 millesimi) di sostituire la PEC con la posta semplice, pur perdendo la garanzia della prova certa.

6. Conclusione
La disciplina attuale mira alla certezza probatoria della ricezione della convocazione, ma presenta ancora zone d’ombra interpretative. L’amministratore deve attenersi scrupolosamente alle modalità tassative previste dalla legge (raccomandata, PEC, fax, consegna a mano) per evitare l’annullamento delle delibere. La giurisprudenza sta colmando i vuoti, riconoscendo la validità della tracciatura online come prova e ammettendo gli operatori postali privati, ma rimane fermo il divieto dell’e-mail ordinaria, salvo espressa richiesta del condòmino.

Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 191/2022 – Adriana Nicoletti - Avvocato.


Dossier condominio 191/2022


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