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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

La commissione di condomini, anche se smart, non può essere deputata ad adottare determinazioni di competenza assembleare

Artt. 1130 - 1135 - 1136 - 1137


Dossier 180 – 01/11/2020 – Celeste
La commissione di condomini, anche se smart, non può essere deputata ad adottare determinazioni di competenza assembleare

1. Il Contesto Normativo Emergenziale
L'articolo analizza le ripercussioni della legislazione emergenziale (es. Decreto Agosto e D.P.C.M. 18 ottobre 2020) sulla gestione condominiale. Pur agevolando le decisioni (es. riduzione del quorum per il superbonus) e consentendo le assemblee in videoconferenza, il quadro normativo resta lacunoso sulle modalità operative. Questo ha talvolta spinto a demandare decisioni a commissioni ristrette di condomini, ritenute più "agili" o "smart".

2. I Limiti delle Commissioni Ristrette
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (spec. sent. n. 14300/2020) chiarisce i precisi limiti entro cui l'assemblea può avvalersi di tali commissioni.
- Principio Fondamentale: Le funzioni deliberative dell'assemblea sono inderogabili e non delegabili a un gruppo di condomini, neppure se formalmente istituito come commissione.
- Commissione "Consultiva" vs "Deliberativa": L'assemblea può legittimamente nominare una commissione con incarichi consultivi, di controllo o meramente esecutivi (es. esaminare preventivi, vagliare aspetti tecnici). Tuttavia, le scelte gestorie fondamentali (come la nomina del professionista, l'approvazione della spesa, il riparto dei costi) restano di esclusiva competenza assembleare.

3. La Validità delle Decisioni della Commissione
Affinché le determinazioni di una commissione ristretta siano vincolanti per tutti i condomini, anche per i dissenzienti, è necessario un doppio passaggio:
1. Delibera Assembleare di Nomina: L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera di istituire la commissione e le affida un mandato specifico e circoscritto.
2. Ratifica Assembleare delle Scelte: Le proposte o le scelte operate dalla commissione devono essere riportate in assemblea e approvate con le maggioranze prescritte (art. 1136 c.c.). Senza questa ratifica, le determinazioni della commissione non sono opponibili ai condomini.

4. Casi Pratici e Orientamenti Giurisprudenziali
La Cassazione ribadisce, attraverso vari precedenti (es. sentt. nn. 5130/2007, 33057/2018), che sono illeciti:
- La delega alla commissione della scelta del contraente per lavori.
- La delega alla commissione della determinazione del riparto delle spese.
- La delega di scelte gestorie non predeterminate e discrezionali.
Sono invece considerate lecite le deleghe per attività esecutive o di mero supporto tecnico, purché l'assemblea abbia già definito in via "blindata" l'oggetto, il budget e i criteri generali.

5. La Differenza tra "Consiglio di Condominio" e "Commissione"
Si distingue la figura della commissione ristretta ad hoc (di cui si parla nell'articolo) dal consiglio di condominio stabile previsto dall'art. 1130-bis c.c. Quest'ultimo, pur essendo un organo stabile, ha per legge solo funzioni consultive e di controllo, non deliberative.

6. Conclusioni
In sintesi, l'articolo sottolinea che:
- L'assemblea condominiale non può spogliarsi delle sue prerogative deliberative a favore di un comitato ristretto, per quanto agile.
- Ogni commissione può svolgere solo compiti preparatori, consultivi o esecutivi, sempre sotto il controllo e la ratifica finale dell'assemblea.
- La tentazione di usare commissioni "smart" per bypassare le complessità assembleari (anche a causa delle restrizioni pandemiche) non può ledere il principio della collegialità e della tutela delle minoranze, garantiti dalla necessità di delibera assembleare con le maggioranze di legge.

Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 180/2020 – Alberto Celeste - Magistrato.


Dossier condominio 180/2020


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