Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Comunicazione di assemblea ad amministrazione
Artt. 1136 - 1137 - 1141 c.c. - Art. 66 - 67 delle Disposizioni di Attuazione del c.c.
Dossier 180 – 01/11/2020 – Carucci
Comunicazione di assemblea ad amministrazione
1. La Convocazione dell'Assemblea: Obblighi e Mezzi
La convocazione dell'assemblea è uno dei compiti principali dell'amministratore. L'art. 66 disp. att. c.c. stabilisce i mezzi leciti per l'avviso di convocazione:
- Posta raccomandata A/R
- Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Fax
- Consegna a mano
La PEC è equiparata alla raccomandata e rappresenta un mezzo valido e inoppugnabile. L'e-mail ordinaria NON è un mezzo valido per la convocazione, poiché priva delle garanzie di certificazione e ricevuta.
2. La Sentenza Chiave: Omessa Convocazione e Annullabilità
La Corte d'Appello di Catania (sent. n. 924/2019) ha affrontato un caso di impugnazione di delibera per mancata convocazione di una condomina, comproprietaria insieme al marito.
- La convocazione era stata inviata solo al marito, non alla moglie.
- Il marito, pur presente in assemblea, non aveva alcuna delega scritta della moglie (ex art. 67 c.c.).
La Corte ha stabilito principi fondamentali:
1. L'omessa convocazione di un condomino rende la delibera ANNULLABILE (ex art. 1137 c.c.), non nulla in assoluto.
2. Può chiedere l'annullamento solo il condomino non convocato (o assente per convocazione irregolare), nel cui interesse la norma è posta.
3. Lo stato di coniuge e la comunione dei beni non implicano automaticamente la rappresentanza in assemblea. Ogni comproprietario ha diritto a una convocazione individuale e personale.
4. Per rappresentare un altro condomino in assemblea è necessaria una delega scritta.
La Corte ha quindi annullato la delibera per omessa convocazione della condomina.
3. Le Assemblee durante l'Emergenza COVID-19
La normativa emergenziale ha introdotto temporaneamente il divieto di assembramento, esteso anche alle assemblee condominiali in presenza.
- Fase di divieto assoluto: Le assemblee potevano svolgersi solo con modalità a distanza (videoconferenza), purché nel rispetto delle norme su convocazioni e delibere.
- Fase 2 (D.L. 33/2020): Ripresa delle assemblee in presenza, ma con obbligo di rigoroso rispetto delle misure anti-contagio (distanziamento di almeno 1 metro, sanificazione dei
locali, gestione dei flussi).
L'articolo evidenzia le difficoltà pratiche (reperire locali idonei, garantire la partecipazione dei non abili digitalmente, costi organizzativi) e il rischio di contestazioni per l'amministratore, chiamato a garantire il rispetto di tutte le norme.
4. Raccomandazioni Pratiche per l'Amministratore
Alla luce della giurisprudenza e della normativa emergenziale, l'amministratore deve:
- Verificare scrupolosamente l'elenco dei destinatari della convocazione, inviandola a ogni singolo condomino titolare di diritto, anche se in comproprietà.
- Utilizzare esclusivamente i mezzi di convocazione previsti dalla legge (PEC, raccomandata, etc.).
- In fase di assemblea, verificare la regolarità delle deleghe per i condomini rappresentati.
- Durante l'emergenza, valutare attentamente la modalità di svolgimento (a distanza o in presenza), assicurando in quest'ultimo caso il rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e la massima accessibilità per tutti i condomini.
Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 180/2020 – Fabiana Carucci - Giornalista pubblicista freelance.























