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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

mandato difensivo ad un avvocato

L'amministratore ha il potere di conferire mandato difensivo ad un avvocato, nell'ambito del giudizio di impugnazione della delibera assembleare, senza alcuna autorizzazione dell'assemblea e senza alcuna ratifica successiva

Cassazione, Sentenza 23/04/2015 n. 8309


È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8309 del 23 aprile 2015, secondo la quale l’amministratore del condominio può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può appellare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni proprie dello stesso, nell’esercizio delle sue funzioni.

Con citazione, l’attore A chiamava in causa il Condominio B impugnando la deliberazione assembleare nella parte in cui approvata l’esecuzione dei lavori di manutenzione di una parte del tetto di copertura, lamentando che tale deliberazione fosse stata assunta con il voto favorevole di condomini non interessati alla spesa da sostenere, in quanto residenti in un’area diversa da quella interessata dai lavori. Il Condominio, per il tramite dell’amministratore, si costituiva difendendo la legittimità della deliberazione impugnata. In tale occasione l’amministratore nominava di propria iniziativa e scelta il difensore del Condominio.  

Può l’amministratore di condominio nominare un avvocato difensore senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea? La Corte, investita della questione, ritiene che la nomina dell’avvocato rientri fra le attribuzioni dell’amministratore. La pronuncia conferma il potere dell’amministratore di conferire mandato difensivo ad un avvocato senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea e senza la necessità che questa ratifichi successivamente l’operato dell’amministratore. La Corte enuncia il principio di diritto sopra riportato, allineandosi ai propri precedenti in materia (Cass. civ. n. 1451/2014): la nomina del difensore rientra tra le attribuzioni proprie dell’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni, in particolare nell’ambito del potere di legittimazione processuale passiva (art. 1130 e 1131 c.c.).

Va segnalato che questo orientamento non è pacifico, seppur rispondente all’opinione tradizionale e consolidata: è infatti contraria l’ordinanza della corte di cassazione (Cass. ord. 12 maggio 2015 n. 9661) nella quale si statuisce che il Condominio può validamente resistere in giudizio solo ove l’amministratore sia a ciò autorizzato dall’assemblea. Si veda anche la sentenza qui di seguito commentata.


Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata

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