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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Fatti in rete, indagini sul web

Art. 1129 c.c. - Art. 66 disp. att. c.c.


Dossier 204 – 01/11/2024 – Villirilli
Fatti in rete, indagini sul web

L'articolo corregge delle informazioni imprecise circolate sul web riguardo agli obblighi dell'amministratore di condominio in merito al rinnovo del proprio incarico e alle cause di revoca.

1. La Tesi Errata da Sfatare
Un "Esperto" online aveva affermato che:
- L'amministratore ha l'obbligo di inserire all'ordine del giorno (ODG) dell'assemblea il punto sul rinnovo del proprio incarico.
- Il mancato inserimento costituisce una delle gravi irregolarità che può portare alla sua revoca da parte dell'Autorità Giudiziaria.
- Per questa grave irregolarità, il ricorso per la revoca può essere proposto da almeno un quinto dei condomini.

2. Le Correzioni dell'Autrice (a Norma di Legge)
L'autrice contesta punto per punto queste affermazioni, basandosi sul codice civile:
Nessun Obbligo di Inserire il Rinnovo in ODG:
Il codice civile non prevede alcun obbligo per l'amministratore di inserire all'ODG il rinnovo del proprio incarico. Questa omissione non figura tra le "gravi irregolarità" elencate dall'art. 1129 c.c. che giustificano la revoca giudiziale.
La Vera "Grave Irregolarità" (Art. 1129, comma 12, n. 1 c.c.):
La condotta sanzionabile è il ripetuto rifiuto dell'amministratore di convocare l'assemblea. Questo, però, presuppone una preventiva e formale richiesta da parte dei condomini (ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c.), rimasta inevasa. In assenza di una tale richiesta, non sussiste la grave irregolarità.
Legittimazione al Ricorso per Revoca:
In caso di gravi irregolarità, il ricorso all'Autorità Giudiziaria può essere presentato da ciascun condomino, quindi anche da uno solo, e non necessariamente da "almeno un quinto" come erroneamente affermato.
La Giurisprudenza Citata è Inappropriata:
Le sentenze citate dall'"Esperto" per avvalorare la sua tesi, in realtà, non contengono affermazioni sull'obbligatorietà di inserire il punto in ODG né sulla qualifica di questa omissione come grave irregolarità.

3. Ulteriore Puntualizzazione: La Durata dell'Incarico
L'autrice precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dall'"Esperto", la tesi secondo cui l'incarico dell'amministratore si intenda rinnovato sine die (a tempo indeterminato) non è affatto "minoritaria".
Questa interpretazione gode di un ampio e autorevole supporto giurisprudenziale (ad esempio, Cass. 2242/2016) e si contrappone in modo paritario alla tesi che vorrebbe limitare il rinnovo al solo anno successivo.

4. Conclusione
L'articolo serve come monito sulla necessità di diffondere informazioni giuridiche corrette e precise, specialmente sul web. Le affermazioni dell'"Esperto" analizzato sono giuridicamente infondate e fuorvianti per i lettori. La normativa condominiale non impone all'amministratore di mettere in discussione il proprio incarico ad ogni assemblea, e le ipotesi di revoca giudiziale sono tassativamente definite dalla legge.

Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 204/2024 – Laura Villirilli - Avvocato, Consulente CSP ANACI Roma.


Dossier condominio 204/2024


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