Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La sostituzione dell'amministratore di condominio
Artt. 1136 c.c.
Dossier 200 – 01/03/2024 – Barchi
La “sostituzione” dell’amministratore di condomino
1. Le motivazioni della sostituzione
La decisione di sostituire l’amministratore può nascere da sue dimissioni (per età, salute, cambio attività) o da una revoca assembleare.
Prima di procedere alla revoca, è fondamentale valutare con serenità e obiettività se le aspettative sono state effettivamente disattese.
Mentre la correttezza contabile è un requisito imprescindibile, è utopistico aspettarsi che un amministratore sia infallibile e competente in ogni aspetto (amministrativo, tecnico e legale) di un’attività sempre più complessa e multidisciplinare.
2. La difficoltà della revoca e della nuova nomina
La nomina e la revoca dell’amministratore richiedono il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
In condomini di grandi dimensioni, raggiungere questo quorum (500/1000) è spesso molto difficile.
È inoltre rischioso dichiarare la sfiducia all’amministratore in carica senza avere la certezza di poter nominare subito un sostituto, lasciando il condominio in una situazione di stallo e doppia sfiducia.
3. La scelta del nuovo amministratore e la collaborazione
Una volta maturata l’incompatibilità con l’amministratore in carica, la scelta del successore va ponderata con attenzione, valutando anche se orientarsi verso uno studio “multitasking” o una gestione più “artigianale”.
Il nuovo amministratore, una volta nominato, deve essere fortemente sostenuto e coadiuvato dall’assemblea per permettergli di comprendere la compagine condominiale e avviare una gestione serena in tempi ragionevoli. La collaborazione è essenziale: condomini e amministratore non sono su rive opposte, ma sulla stessa barca.
Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 200/2024 – Pietro Barchi - Amministratore di condominio.























