Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La cessazione dell'incarico
Art. 1130 c.c. - Art. 1129 c. 2 - 8 - 10 c.c.
Dossier 197 – 01/09/2023 - della Corte
La cessazione dell’incarico
L’articolo affronta la controversa interpretazione del decimo comma dell’art. 1129 c.c., riguardante la cessazione automatica dell’incarico dell’amministratore di condominio dopo due anni dalla nomina. L’autore contesta la tesi prevalente in giurisprudenza e sostiene che l’amministratore rimanga in carica, con pieni poteri, fino alla nomina e all’accettazione del successore.
1. La realtà dei fatti:
L’amministratore, anche dopo i due anni, continua a svolgere tutte le funzioni ordinarie (riscossione quote, pagamento fornitori, adempimenti fiscali, tenuta dei registri) e straordinarie (atti urgenti). Egli rimane soggetto a responsabilità civile, penale e amministrativa, come se fosse ancora in carica. La definizione formale (“cessato”) non corrisponde alla sostanza dei suoi obblighi.
2. La logica:
Sostenere che l’amministratore non sia più tale dopo due anni crea un assurdo logico e giuridico. Egli continua ad agire in nome del condominio, ne rappresenta gli interessi e ne gestisce le risorse. La sostanza delle sue azioni prevale su ogni definizione nominale.
3. Le norme:
L’art. 1129 c.c., ottavo comma, impone all’amministratore “cessato” di consegnare la documentazione al nuovo amministratore e di compiere gli atti urgenti fino al passaggio di consegne. Ciò presuppone che la cessazione avvenga solo con la nomina e l’accettazione del successore, non automaticamente dopo il biennio.
4. La giustizia:
La tesi della cessazione automatica crea un effetto perverso: tribunali spesso respingono le istanze di revoca per gravi responsabilità se l’amministratore ha superato i due anni di mandato, poiché non si può revocare chi “non è più in carica”. Ciò costituisce un salvacondotto per amministratori negligenti o infedeli.
5. Conclusione:
L’autore conclude che l’amministratore non cessa automaticamente dopo due anni, ma prosegue il suo incarico sine die, con pieni poteri e responsabilità, fino alla sostituzione effettiva. La soluzione va cercata in una lettura sistematica della norma, coordinata con la realtà condominiale e i principi di giustizia sostanziale.
Sintesi generata con IA - Fonte: Dossier Condominio n. 197/2023
Ferdinando della Corte - Avvocato, Coordinatore consulenti legali ANACI Roma, Direttore Corsi di Formazione Dm140.























