Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Cambio dell'amministrazione in condominio
Artt. 1129 - 1130 - 1131 - 1725 - 2043 - 2383 c.c.
Dossier 192 – 01/11/2022 – Carucci
Cambio dell’amministrazione in condominio
1. Il quadro normativo della revoca dell’amministratore
L’articolo esamina la disciplina del cambio dell’amministratore di condominio, basata sull’art. 1129 c.c. Tale rapporto ha natura fiduciaria (analoga al mandato) e può cessare per:
- Scadenza naturale del termine.
- Dimissioni dell’amministratore.
- Revoca deliberata dall’assemblea in qualsiasi momento (con le maggioranze previste per la nomina o dal regolamento condominiale).
- Revoca giudiziale, su ricorso di uno o più condòmini, in caso di gravi irregolarità.
2. Revoca con o senza giusta causa: effetti sul compenso
La distinzione fondamentale è tra revoca con giusta causa e revoca senza giusta causa (ad nutum).
- Con giusta causa: L’amministratore non ha diritto al risarcimento del danno. La giusta causa coincide con le ipotesi che giustificano la revoca giudiziale (gravi irregolarità).
- Senza giusta causa: Se l’incarico, conferito a tempo determinato, viene revocato prima della scadenza, l’amministratore ha diritto, oltre al pagamento dei crediti maturati, anche al risarcimento del danno (ai sensi dell’art. 1725 c.c.), poiché la revoca anticipata lede la sua legittima aspettativa.
3. Cosa costituisce “gravi irregolarità”
L’art. 1129 c.c. elenca tassativamente le condotte che integrano gravi irregolarità, giustificando la revoca (anche giudiziale). Tra queste:
- Omissione di convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto.
- Inosservanza di delibere assembleari o provvedimenti giudiziari/amministrativi.
- Mancata apertura o utilizzazione del conto corrente condominiale dedicato.
- Confusione tra patrimonio condominiale e personale dell’amministratore.
- Condotta negligente nella riscossione dei crediti condominiali.
- Inottemperanza agli obblighi di tenuta dei registri (anagrafe condominiale, registro dei verbali, etc.).
- Omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati all’atto della nomina.
4. Procedura e spese giudiziarie
La revoca giudiziale è un procedimento di volontaria giurisdizione, finalizzato alla tutela dell’interesse collettivo del condominio a una corretta amministrazione.
- Natura non contenziosa: La Cassazione (sent. n. 25336/2018) ha stabilito che in tali procedimenti non si applicano le norme sulle spese legali (art. 91 c.p.c.), poiché non vi è una
"parte vincitrice" e una "sconfitta". Le spese rimangono pertanto a carico di chi le ha anticipate.
- In caso di accoglimento del ricorso per revoca giudiziale, il condomino ricorrente ha diritto alla rivalsa delle spese legali dal condominio, il quale a sua volta potrà rivalersi sull’amministratore revocato.
5. Il passaggio di consegne e le contestazioni
Il passaggio di mandato è una fase critica. L’amministratore uscente è tenuto a:
- Consegnare tutta la documentazione condominiale.
- Redigere e sottoporre a approvazione assembleare il rendiconto finale.
- Evitare pregiudizi agli interessi comuni.
La sentenza del Tribunale di Milano n. 7942/2019 offre un caso esemplare: l’amministratore uscente (una s.r.l.) è stato condannato a risarcire il condominio per:
- Mancata redazione di un rendiconto conforme (violazione dell’art. 1130-bis c.c.).
- Trattenimento indebito di quote condominiali.
- Pagamento di sanzioni per omessi versamenti di ritenute alla fonte.
La sentenza ha anche escluso la copertura assicurativa per l’amministratore, in quanto i danni erano conseguenza di condotte volontarie e non di eventi involontari.
6. Conclusione
Il cambio dell’amministratore è un’operazione delicata, governata da norme precise per tutelare il condominio. La revoca senza giusta causa comporta oneri risarcitori a carico dell’ente, mentre la revoca per giusta causa (gravi irregolarità) è uno strumento di tutela essenziale. La corretta gestione del passaggio di consegne, con la puntuale redazione e trasmissione della documentazione contabile, è fondamentale per prevenire contenziosi e responsabilità per l’amministratore uscente.
Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 192/2022 – Fabiana Carucci - Giornalista pubblicista freelance.























