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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Amministratore libero professionista

Artt. 1130 - 2229 c.c. - L. 4/2013


Dossier 190 – 01/07/2022 - della Corte
Amministratore libero professionista

1. La controversia sulla natura giuridica dell'amministratore
L’articolo affronta il dibattito sulla qualificazione dell’amministratore di condominio come libero professionista, in contrasto con l’orientamento espresso dalla Cassazione (ordinanza n. 7874/2021). Quest’ultima aveva negato tale qualifica, ritenendo che l’attività non costituisse una prestazione d'opera intellettuale perché non subordinata all’iscrizione in un albo (come previsto dall’art. 2229 c.c.) e rientrando piuttosto nell’ambito delle “professioni non organizzate” di cui alla Legge n. 4/2013. L’autore si dissocia da questa lettura, argomentando a favore della piena natura professionale intellettuale dell’amministratore.

2. Argomento normativo: l’interpretazione dell’art. 2229 c.c. e della Legge n. 4/2013
La tesi dell’autore si basa su un’interpretazione puntuale dell’art. 2229 c.c., il cui primo comma recita: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”. La norma non stabilisce che l’iscrizione a un albo sia un requisito essenziale per tutte le professioni intellettuali, ma si limita a individuare quelle per cui è necessaria. Di conseguenza, possono esistere professioni intellettuali per cui l’iscrizione non è obbligatoria. La Legge n. 4/2013 (Disposizioni sulle professioni non organizzate in ordini o collegi) conferma questa lettura, disciplinando proprio quelle professioni intellettuali esercitate senza l’obbligo di iscrizione ad albi. L’attività dell’amministratore rientra quindi a pieno titolo in questa categoria.

3. Argomento sostanziale: la natura intellettuale e autonoma dell’attività
La qualifica di libero professionista emerge chiaramente dall’analisi concreta dei compiti e delle responsabilità dell’amministratore, soprattutto dopo la riforma del 2012. L’autore evidenzia due esempi normativi che dimostrano l’autonomia decisionale intellettuale e la responsabilità personale tipiche di una professione:
- Art. 1130 c.c., nn. 3 e 4: L’amministratore ha il potere-dovere autonomo di agire per il recupero dei crediti condominiali e di compiere atti conservativi e giudiziari senza bisogno di autorizzazione assembleare. Decide in base alla sua competenza se, quando e come agire, scegliendo professionisti e imprese. Queste scelte vincolano i condomini sul piano economico e, se errate, espongono l’amministratore a responsabilità personale.
- Difesa delle delibere assembleari: La giurisprudenza (Cassazione) riconosce all’amministratore il diritto-dovere professionale di difendere in autonomia le delibere impugnate, senza autorizzazione, assumendosi la responsabilità della strategia difensiva e dei relativi costi.

4. Conclusione
L’amministratore di condominio è un libero professionista a tutti gli effetti, sia sul piano normativo (in quanto rientra nella disciplina delle professioni intellettuali non organizzate di cui alla L. 4/2013) sia sul piano sostanziale. La sua attività è caratterizzata da un elevato grado di autonomia decisionale, valutazioni tecniche intellettuali e responsabilità personali che trascendono la semplice figura del mandatario. La pretesa esclusione dalla categoria delle professioni intellettuali, basata sulla mera assenza di un albo obbligatorio, contraddice sia la lettera della legge (art. 2229 c.c.) sia la realtà complessa e specialistica dell’amministrazione condominiale moderna.

Sintesi generata con IA - Fonte: Dossier Condominio n. 190/2022 – Ferdinando della Corte
Avvocato, coordinatore consulenti legali ANACI Roma Responsabile scientifico corsi di formazione.


Dossier condominio 190/2022


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