Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il regime delle spese processuali nel procedimento di nomina giudiziale dell'amministratore di condominio
Artt. 1129 - Art. 91 - 739 c.p.c. - Art. 111 Cost. - Art. 5-sexies D.L. 32/2019
Dossier 189 – 01/05/2022 – Celeste
Il regime delle spese processuali nel procedimento di nomina giudiziale dell’amministratore di condominio
1. La fattispecie affrontata dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1799/2022, ha affrontato il tema del regime delle spese processuali nel procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio (art. 1129, comma 1, c.c.). Nel caso specifico, un condomino aveva proposto ricorso per cassazione contro un decreto della Corte d’Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo e lo aveva condannato al pagamento delle spese a favore del condominio.
2. I limiti dell’impugnabilità in Cassazione
Il primo motivo di ricorso, volto a contestare l’inammissibilità del reclamo, è stato respinto in base al costante orientamento della Cassazione: i provvedimenti emessi in volontaria giurisdizione (come la nomina giudiziale dell’amministratore) non sono impugnabili in Cassazione ex art. 111 Cost., poiché non formano giudicato e sono modificabili o revocabili in ogni tempo. Il carattere non definitivo di tali provvedimenti si estende a ogni questione correlata, indipendentemente dalle motivazioni adottate dal giudice.
3. L’inapplicabilità del principio di soccombenza e la condanna alle spese
Con il secondo motivo, il ricorrente contestava la legittimità della condanna alle spese, sostenendo che nel procedimento di volontaria giurisdizione non opera il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.). La Cassazione ha accolto tale doglianza, confermando che il procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore è finalizzato alla tutela dell’interesse collettivo del condominio e non alla risoluzione di una controversia contenziosa. Pertanto, non è possibile individuare una parte “vittoriosa” e una “soccombente”, e la condanna alle spese risulta illegittima.
Tuttavia, il condomino che ha sostenuto le spese per sbloccare una situazione di inerzia potrà chiedere in separato giudizio contenzioso il rimborso pro quota dagli altri condomini, qualora l’intervento si sia rivelato necessario e utile alla collettività.
4. La nomina su istanza del Sindaco per edifici degradati
L’articolo accenna anche alla recente disciplina degli edifici condominiali dichiarati degradati (art. 5-sexies d.l. n. 32/2019). In tali casi, il Sindaco può richiedere la nomina giudiziale di un amministratore, il quale assume poteri sostitutivi dell’assemblea. Ciò crea un’ibridazione tra l’interesse pubblico (tutela della sicurezza e decoro) e l’interesse comune dei condomini. Restano aperti alcuni interrogativi: se il provvedimento sia definitivo o revocabile, e se l’assemblea successivamente possa nominare un amministratore diverso, di fatto “revocando” la decisione giudiziaria sollecitata dal Sindaco.
Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 189/2022 – Alberto Celeste - Magistrato.























