@contatti|sitemap| LOGIN|
Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Novità in ambito di prestazioni occasionali

Art. 2222 c.c. - Art. 67, co. 1, lett. l) TUIR - D.Lgs. 81/2008 e 146/2021 (L. 215/2021)


Dossier 188 – 01/03/2022 – Pazonzi
Novità in ambito di prestazioni occasionali

1. La disciplina tradizionale delle prestazioni occasionali
In condominio, l’amministratore ha talvolta fatto ricorso a prestazioni occasionali (art. 2222 c.c.) per servizi di manutenzione o piccoli lavori, retribuendo il prestatore – privo di partita IVA – mediante l’applicazione di una ritenuta d’acconto del 20% a titolo di imposta (IRPEF). Tale modalità, benchè formalmente corretta sul piano fiscale, è sempre stata sconsigliata perché gli interventi condominiali sono spesso ciclici o specializzati e perché tali prestazioni ricadono comunque nell’ambito di applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

2. La nuova obbligazione introdotta dal D.L. 146/2021
Con il decreto legge n. 146/2021 (convertito in L. 215/2021), dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto per il committente (in questo caso l’amministratore di condominio) l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, ogni volta che si avvalga di un lavoratore autonomo occasionale. 
La comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione, tramite SMS o posta elettronica, utilizzando il modello UNI-Intermittente, contenente i dati identificativi del committente e del prestatore, nonché le date di inizio e fine previste.

3. Sanzioni per l’omessa comunicazione
La violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva è sanzionata con una penale da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore per il quale sia stata omessa o ritardata la comunicazione. 
A questa sanzione amministrativa può aggiungersi il rischio di riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato, con conseguenti ulteriori oneri contributivi e retributivi. 
La sanzione può essere ridotta a 833,33 euro se pagata entro 60 giorni dalla contestazione (applicazione della riduzione ex art. 16 L. 689/1981).

4. Considerazioni pratiche per l’amministratore
L’articolo ribadisce che l’uso delle prestazioni occasionali resta sconsigliabile nel contesto condominiale, poiché i servizi richiesti sono raramente realmente “occasionali”. L’amministratore che decida comunque di avvalersene deve ora rispettare il nuovo obbligo di comunicazione all’ITL, oltre agli adempimenti fiscali già previsti (ritenuta del 20% e relativo versamento). 
Si ricorda infine che tali rapporti non vanno iscritti nel Libro Unico del Lavoro, a differenza dei lavoratori dipendenti del condominio.

Sintesi generata con IA - Fonte: Dossier Condominio n. 188/2022
Antonino Pazonzi - Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro ANACI Roma.


Dossier condominio 188/2022


News sul condominio

News Condominio

SAVE THE DATE - 6 NOVEMBRE 2026

CONVEGNO GIURIDICO 2026

Cerca L'Amministratore di condominio

Seguici su Facebook