Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Approfondimento Normativo del D.Lgs. 18/23: Gli oneri a carico del GIDI
D.Lgs. 18/23
Dossier 199 – 01/01/2024 Corniello
Approfondimento Normativo del D.Lgs. 18/23: Gli oneri a carico del GIDI
1. La nuova figura del GIDI e il campo di applicazione
Il Decreto Legislativo 18/2023 introduce la figura del Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI), definito come il soggetto responsabile del sistema idropotabile interno ai locali, situato tra il punto di consegna (il contatore) e il punto d'uso (il rubinetto). In condominio, questa figura coincide tipicamente con l'amministratore. L'impianto di distribuzione idrica condominiale rientra pienamente nel campo di applicazione del decreto, che ha lo scopo di proteggere la salute umana garantendo la salubrità dell'acqua.
2. Gli obblighi primari e le sanzioni
L'articolo 5 del decreto stabilisce l'obbligo fondamentale per il GIDI: assicurare che i parametri di potabilità dell'acqua, rispettati dal gestore idrico al punto di consegna, vengano mantenuti fino al rubinetto dell'utente. Il GIDI è quindi responsabile di eventuali contaminazioni derivanti dalle condutture, dai raccordi o dalle apparecchiature dell'impianto condominiale.
La violazione di questo obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (art. 23), oltre alle eventuali responsabilità civili e penali. In caso di non conformità, il GIDI deve inoltre adottare misure per eliminare il rischio e informare gli utenti, con ulteriori sanzioni per l'inosservanza.
3. L'approccio basato sul rischio e la classificazione degli edifici
Una delle innovazioni più significative del decreto è l'introduzione di un approccio alla sicurezza basato sull'analisi del rischio (art. 6 e 9). Questo obbligo si applicherà ai sistemi di distribuzione interni, compresi quelli condominiali, entro il 12 gennaio 2029.
Gli edifici sono classificati in prioritari (es. ospedali, alberghi, caserme) e non prioritari. I condomini rientrano nella Classe E (non prioritari), per cui le Linee Guida del Rapporto ISTISAN 22/32 si applicano in via di autoregolamentazione. Tuttavia, se in un condominio sono presenti locali con attività prioritarie (es. studi medici), le azioni obbligatorie per quella specifica attività si estendono all'impianto condominiale a monte, coinvolgendo direttamente il GIDI per gli adempimenti di sua competenza (es. manutenzione serbatoi).
Sintsi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 199/2024 – Cristina Corniello - ELTI - Responsabile settore analisi acque.























