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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio

Condominio qualificabile come "consumatore" Tribunale di Milano 25-3-2020 n.2198

La Corte di Giustizia Europea ammette che il condominio sia considerato come soggetto "consumatore" ai fini della vessatorietà delle clausole contrattuali anche se non è persona fisica.


Commentiamo qui brevemente una interessante pronuncia della Corte di Giustizia Europea, a suo tempo sollecitata da una ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano (1 aprile 2019), per ottenere dalla CGE una pronuncia pregiudiziale, rilevante nel giudizio pendente avanti il Giudice italiano, ha reso una decisione di notevole rilevanza nel nostro panorama giuridico.
La controversia sorta avanti il Tribunale di Milano riguardava l’opposizione a precetto intrapresa da un condominio che lamentava la vessatorietà ed abusività di una clausola contrattuale invocata dal fornitore creditore, in particolare sull’applicazione di un interesse moratorio ritenuto di importo manifestamente eccessivo.

Il condominio invocava la vessatorietà della clausola in quanto doveva essere ritenuto soggetto “consumatore”, e quindi contraente debole, e chiedeva l’applicazione delle norme a tutela dei consumatori.

Il Tribunale di Milano, dal canto suo, avanzava dubbi sull’applicabilità delle norme a tutela dei consumatori al condominio, rilevando che tale disciplina definisce “consumatore” la persona fisica che stipula il contratto per fini non commerciali o di profitto.
Secondo il Tribunale di Milano l’attuale configurazione del condominio quale “ente di gestione sfornito di personalità giuridica” sembrerebbe originare una terza figura, né persona fisica né persona giuridica, che renderebbe dubbia non solo la natura giuridica del condominio stesso, ma anche la sua riconducibilità alla definizione di consumatore.
Per tale ragione il Tribunale di Milano ha chiesto una pronuncia dirimente della Corte di Giustizia Europea.

Va considerato, ai fini di questo commento, che la giurisprudenza ha ormai da tempo accolto l’idea che il condominio, ente di gestione formato dalla somma di persone fisiche che lo compongono, possa essere considerato un “consumatore”.
E ciò anche quando al suo interno sia presente una società (ossia imprenditore) che nella specie non riveste la qualifica di imprenditore, avendo solo la qualità di condòmino.

Numerose sono ormai le pronunce in tale senso (cfr. Cass. 24 luglio 2001 n.10086; Cass.12 gennaio 2005 n. 452; Cass.22 maggio 2015, n. 10679; Corte di Appello di Milano, 13 novembre 2019, n. 4500, per citarne alcune).

Si segnala anche Cassazione n. 19832 del 23 luglio 2019, che ha affermato l’applicabilità delle norme del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) anche alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale svolta dal medesimo.

D’altronde, la definizione del condominio quale “ente di gestione sfornito di personalità giuridica” se da una parte può fornire un utile escamotage per evitare di approfondire l’indagine, dall’altra può ingenerare equivoci sulla reale soggettività del condominio (Cass.SS.UU.18-9-2014 n.19663), benché alcuni aspetti della c.d. “riforma del condominio” possano indurre a ritenere che il legislatore si sposti verso l’attribuzione di una qualche autonomia giuridica al condominio stesso.

In tale quadro normativo e interpretativo si colloca quindi la pronuncia della Corte di Giustizia, sulla interpretazione della Direttiva europea 93/13, su cui si fondano le norme italiane a protezione dei consumatori.

Secondo la Corte di Giustizia la direttiva 93/13 è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
Se è vero che il condominio non è una “persona fisica”, requisito questo per la qualifica di consumatore ai sensi della Direttiva 93/13, è anche vero che gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati.

La Corte di Giuastizia prende quindi atto che la Corte di Cassazione ha sviluppato un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare maggiormente il consumatore, estendendo l’ambito di applicazione della tutela prevista dalla direttiva 93/13 a un soggetto giuridico, quale il condominio nel diritto italiano, che non è una persona fisica, conformemente al diritto nazionale.

In sostanza, secondo la Corte, le norme della Direttiva 93/13 non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

Questa pronuncia consacra quindi la giurisprudenza della Cassazione fin oggi maturata sulla riconducibilità del condominio al soggetto “consumatore” in quanto si tratta di un’interpretazione di maggiore tutela che non contrasta con la finalità di tutela della legislazione nazionale ed europea.
E stimola il dibattito sulla natura giuridica del condominio, rimanendo ormai insoddisfacente il concetto di “ente di gestione”.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 177/2020


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