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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio

raccolta differenziata condomini

La raccolta differenziata nei condomini: il porta a porta

Normativa, problematiche, soluzioni


La raccolta differenziata è sicuramente un passo avanti nella gestione dei rifiuti e del problema ambientale delle discariche, ma porta con sé una serie di difficoltà, organizzative e pratiche, specialmente per la realtà condominiale, laddove in molte zone è stata prevista la c.d. ‘raccolta porta a porta o domiciliare’.
La normativa vigente non aiuta, anzi complica e rende difficile la gestione di un sistema certamente virtuoso - nella mente del legislatore - ma di ardua praticabilità sul piano dei metodi e delle risorse. Le pur condivisibili iniziative in campo ambientale dimenticano infatti che
non si può adottare tale metodo di raccolta in modo indiscriminato in tutte le realtà urbane possibili, senza le necessarie verifiche di fattibilità sociali e urbanistiche, specie per le residenze di tipo concentrato (grossi condomini) che non dispongono di idonei spazi per depositare la quantità di rifiuti che si produce tra una raccolta e l’altra.
Se i fabbricati fossero realizzati secondo regole edilizie che prevedessero spazi adeguati, funzionalmente progettati per la collocazione di contenitori di raccolta, non ci sarebbe alcun problema; ma ciò non corrisponde alla realtà di moltissime residenze condominiali, in cui il metodo del porta a porta si rivela inadatto.
Fra i tanti casi, leggendo qua e là notizie in merito, vi è quello verificatosi in un comune di Bari in cui si è imposto ad un condominio non solo di mantenere all’interno degli spazi comuni i contenitori di raccolta, ma anche di provvedere sia al relativo spostamento all’esterno, in giorni e orari prestabiliti per lo svuotamento e alla ricollocazione in area interna, sia al lavaggio e alla disinfezione dei contenitori. Ma chi dovrebbe occuparsi di portare i bidoni carrellati in strada alle 8 di sera per poi ritirarli due ore dopo? Ci si dimentica, poi, che in molti stabili vi sono persone anziane, né si possono obbligare i portieri, ove sia previsto il portierato, a fare questo servizio.
Non tutti i palazzi, poi, sono dotati di spazi interni dove tenere i cassonetti, così come previsto obbligatoriamente.
Inoltre, in molti stabili vivono magistrati o altri «obiettivi sensibili» e lì non è possibile, per ragioni di sicurezza, conservare bidoni.
Come si vedrà più avanti, attraverso l’esame delle disposizioni vigenti, per il Comune di Roma a giugno dello scorso anno sono state presentate le linee guida del Piano di sviluppo della raccolta differenziata che, secondo le previsioni, porterà Roma a raddoppiare in due anni la quota di rifiuti da avviare al riciclo, fino a raggiungere il 50% entro il 2014.
Il Piano è stato elaborato dal gruppo di lavoro Roma Capitale-Ama-Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) con il contributo del Ministero dell’Ambiente.
La redazione del Piano -si legge sul sito dell’AMA- ha tenuto conto di vari aspetti, tra cui: caratteristiche morfologiche e urbanistiche del territorio di Roma, densità di popolazione, caratteristiche dei rifiuti prodotti, disponibilità di spazi condominiali, disponibilità di spazi sui  marciapiedi, ostruzioni allo svuotamento dei cassonetti e sistemi attuali di raccolta.
La città è stata suddivisa in 155 ZTO (Zone Territoriali Ottimali). Successivamente le ZTO sono state classificate in sei diverse categorie in base alla possibilità, per ciascun territorio, di adottare sistemi di raccolta domiciliare “porta a porta”:
1) Aree verdi: zone dove è possibile attuare con facilità il sistema di raccolta domiciliare (edifici piccoli, bassa densità abitativa, ampi spazi condominiali per il posizionamento dei bidoncini).
2) Aree gialle: zone in cui è possibile attuare un sistema di raccolta domiciliare ma che hanno alcune piccole criticità (media densità abitativa, spazi condominiali decenti).
3) Aree arancioni: zone in cui è possibile attuare un sistema di raccolta domiciliare ma con criticità più marcate (densità abitativa maggiore, spazi condominiali esigui, difficoltà di sosta per i mezzi di raccolta).
4) Aree rosse: zone in cui è molto difficile la raccolta domiciliare (alta densità abitativa, assenza di spazi condominiali, grandi difficoltà per la sosta dei mezzi di raccolta).
5) Aree azzurre: zone miste in cui esistono aree con caratteristiche nettamente diverse che rendono difficoltosa l’adozione di un unico modello di raccolta.
6) Aree grigie: aree a bassa residenzialità in cui verrà adottato il sistema di raccolta indicato per la zona confinante più funzionale.


Il Piano prevede il passaggio a soli 2 sistemi di raccolta: il domiciliare/condominiale (porta a porta) e la raccolta stradale opportunamente riorganizzata.


Le regole della raccolta differenziata

Il Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Roma n. 105 del 2005 e le successive Ordinanze del Sindaco (Ordinanza del Sindaco di Roma n.39 del 3 febbraio 2010; Nuova ordinanza del Sindaco di Roma n. 17 del 26 gennaio 2012) hanno reso obbligatoria per tutti la raccolta differenziata definendo precise sanzioni per chi non rispetta le norme sulla raccolta differenziata, non utilizza gli appositi contenitori, abbandona i rifiuti sul suolo pubblico.
L’art. 6 n. 3 lett. b definisce ‘raccolta porta a porta o domiciliare’ “la raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell’utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati”.
L’art. 14 numero 7 e 8 prevede: “è fatto obbligo agli utenti o all’amministratore del condominio custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati all’utenza o al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati (un’altra mansione dell’amministratore?!)
Nel caso di nuova costruzione dovranno essere obbligatoriamente previsti, sentito il soggetto gestore, appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in base alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.
L’art. 15 n. 3 e n. 4 prevede: “Dove è attiva la raccolta porta a porta, il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi forniti dall’Amministrazione ovvero dal soggetto gestore, il quale può anche assegnare dei contenitori dedicati. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire sia tramite l’ingresso dell’operatore nel luogo ove è custodito il contenitore, sia tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona prospiciente l’utenza”.
L’art. 63 prevede il regime sanzionatorio per la trasgressione delle prescrizioni contenute nel Regolamento; l’applicazione delle sanzioni ha luogo con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, con l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.


Nel condominio

A Roma, ad ogni condominio vengono assegnati gli appositi trespoli (così vengono denominati…) per la raccolta differenziata di scarti alimentari e organici e materiali non riciclabili.

Sul sito dell’AMA, digitando la zona/via d’interesse, è possibile verificare le regole del sistema “porta a porta” condominiale.
In via generale, i trespoli assegnati devono essere custoditi all’interno della pertinenza condominiale - il bidone condominiale, come previsto da regolamento del Comune, infatti non può stare sul suolo pubblico - nei punti individuati da Ama e sono vuotati con cadenze stabilite in base a un calendario
prefissato affisso nel condominio Il ritiro dei rifiuti è effettuato con ingresso nella pertinenza condominiale da parte dell’operatore Ama, che vuota i trespoli e li ricolloca all’interno del condominio.
I rifiuti consegnati in modo errato sono lasciati sul posto e viene applicato un bollino di errato conferimento dei rifiuti, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa.
La conseguenza è che ogni stabile dovrebbe attrezzarsi con uno spazio riservato, accessibile all’operatore addetto allo svuotamento, ma non pubblico, quindi appositamente creato e pagato dai condomini.
Questo, per evitare che cittadini vengano da altri posti a gettare i rifiuti nei cassonetti condominiali.
Al fine di far rispettare le regole sulla raccolta porta a porta l’amministrazione comunale ha già messo in capo gli ‘Accertatori”, agenti dell’AMA che controllano gli androni dei palazzi e, blocchetto dei verbali alla mano, multano il CONDOMINIO che ha sbagliato a fare la raccolta differenziata.
Se infatti il singolo sbaglia con la ‘differenziata’, la multa la pagano tutti.
La multa è condominiale: in caso di errore, gli accertatori mettono un avviso con cui informano del mancato rispetto delle regole. Poi ripassano e, se non ci sono cambiamenti, scatta la sanzione.
L’attività sanzionatoria degli agenti accertatori per evitare l’errato inserimento dei rifiuti nei cassonetti ha prodotto questi risultati: 20.625 sanzioni registrate al 31 agosto 2012, 8.474 sanzioni per infrazioni al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, 5.166 sono state comminate per trasgressioni relative alla corretta differenziazione dei rifiuti, 751 per errato conferimento diverse frazioni di rifiuto (art. 12 comma 3 – 100 euro), 687 per errato conferimento frazione umida (art. 14 e 17 – 100 euro), 462 errato utilizzo/custodia contenitori condominiali assegnati (art. 14 comma 7 – 100 euro).
Attenzione: La multa viene elevata per violazione dell’art. 14 comma 7 (sopra citato: “è fatto obbligo agli utenti o all’amministratore del condominio custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati all’utenza o al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati”) in relazione all’art. 65 della delibera del consiglio comunale 105/2005, che riporta le sanzioni pecuniarie corrispondenti.
Il trasgressore è ignoto, ma il condominio, nella persona dell’amministratore, viene individuato quale responsabile in solido ex art. 6 legge 689/1981 (di seguito: “6. Solidarietà. - Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”).
Già questa storia della solidarietà suona parecchio strana, visto che i trespoli/bidoni conferiti ai condominii non sono di proprietà o in usufrutto ai medesimi, ma semmai per essi potrebbe configurarsi una sorta di concessione in comodato. E poi, la solidarietà condominiale, quale concetto formale e sostanziale, non era stata “bandita”?
Ma tant’è. L’amministrazione comunale, non avendo mezzi per individuare il condomino-trasgressore, si rivolge all’ente condominio per “assicurarsi” la sanzione e il relativo quantum. Del resto, l’amministratore è il legale rappresentante del condominio e a lui sono notificati i provvedimenti dell’Autorità.

 

Come ovviare?

Si potrebbe pensare ad attuare una campagna informativa specifica per i condominii residenziali, esponendo una locandina presso il “locale immondezzaio” o l’area che ospita i contenitori per la raccolta dei rifiuti, assicurando una costante informazione- ai condomini o all’impresa di pulizia prescelta- sulle principali caratteristiche e doverosità della raccolta differenziata.
Nei palazzi grandi, si potrebbe introdurre il “sacco personalizzato” (una sorta di sistema di cassette dei rifiuti) nominale, per incentivare i singoli a riciclare bene in modo che, chi sbaglia a effettuare la raccolta, paghi la multa di tasca propria, senza dover costringere anche gli altri a sobbarcarsi la spesa.
Si potrebbe anche valutare l’ipotesi di chiedere ai gestori o loro rappresentanti di rendersi disponibili a partecipare alle riunioni che gli amministratori di condominio organizzano per illustrare alle famiglie del condominio il modo corretto di differenziare i rifiuti, ovvero per trovare soluzioni pratiche nel caso specifico.
Si tratta di mere ipotesi, come è ovvio, le ultime indicate forse molto suggestive ma poco praticabili.
Ma qualche rimedio occorrerà trovarlo, insieme ai responsabili del Piano di sviluppo della raccolta differenziata, proprio in virtù di quanto si trova scritto, con molta enfasi, nell’incipit dell’art. 2 del Regolamento 105/2005: “La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare una elevata protezione dell’ambiente in relazione alla pericolosità e specificità dei rifiuti”.

 


di Paola Carloni - Copyright ©

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