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News condominio

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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio

Notificazione: termine per riattivazione dopo mancato recapito (Cass. civ. n.6168/2020)

La notificazione non perfezionata nei termini di legge consente di riattivarne il suo effetto anche oltre il termine assegnato


In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo della notificazione, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, entro un ragionevole termine (ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.), salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa
Cass. Sezioni Unite 15-7-2016 n.14594; Cass.11-5-2018 n.11485).

Il principio espresso dalla Cassazione ha portata generale e può essere applicato anche ai giudizi di impugnazione delle delibere dell’assemblea, ove la notificazione della citazione non vada a buon fine per ragioni non imputabili alla difesa dell’impugnante.

In tale caso la notificazione può essere eseguita anche oltre il termine di decadenza dei trenta giorni, purchè in un lasso di tempo ragionevolmente breve, in modo tale da assicurare la continuità delle operazioni di notificazione senza incorrere nella decadenza.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 177/2020


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