
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'usucapione della servitù di passaggio si acquista solo se esistono opere visibili e permanenti che ne rivelano l'esistenza e la finalità (art.1061 cod.civ.)
Cassazione 22-10-2024 n.27344
In questa pronuncia il supremo Collegio si occupa di dirimere una controversia in materia di servitù fra fondi agricoli.
Tuttavia i principi che vengono espressi nella sentenza sono idonei ad essere applicati anche nella realtà condominiale, che speso presenta, nei rapporti di vicinato o nell’esercizio delle facoltà proprietarie, connotazioni nebulose che possono nascondere l’insidia di un acquisto per usucapione ove non sia fatta chiarezza sulle rispettive posizioni.
Sulla vicenda va tenuto presente che in materia di servitù di passaggio e, in genere, nelle servitù non apparenti l’art.1061 cod.civ. esclude che esse possano acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia se non esistono opere visiibili e permanenti atte a rivelarne l’esistenza.
L’usucapione infatti richiede, per stessa natura del’istituto, che il possesso ventennale continuato sia esercitato pacificamente e pubblicamente in modo da renderlo visibile o percepibile da una apprezzabile e indistinta generalità di persone, ivi compreso il titolare del preteso fondo servente (Cass.30-04-2024 n.11639).
In mancanza di opere visibili e permanenti, tale requisito di pubblicità non può realizzarsi.
Per giurisprudenza consolidata della Corte, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, che devono rivelare in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere di passaggio a favore del preteso fondo dominante, per cui non basta avere prova dell'esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio, essendo essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, ed occorrendo quindi un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (vedi in tal senso Cass. ord. n. 11123/2022 in motivazione a pagina 5; Cass. ord. n.29579/2021 in motivazione a pagina 12; Cass. ord. 6.5.2021 n.11834; Cass. ord. 17.3.2017 n. 7004).