
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'usucapione in condominio va compiutamente dimostrata
Corte di Cassazione, 21 maggio 2020 n. 9380
La vicenda dedotta in lite riguarda la contesa fra due soggetti che vantavano l’uno di essere proprietario esclusivo di un terrazzo sommitale già destinato a bene condominiale, l’altro di aver interrotto il possesso oltre venti anni prima e di esserne pertanto divenuto proprietario per usucapione.
La domanda di quest’ultimo era stata accolta sia in primo grado che in appello, mentre la Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte territoriale, accogliendo uno dei motivi di ricorso.
Il Supremo Collegio ha rilevato infatti che colui che vantava il possesso ad usucapionem non aveva mai dimostrato di aver posseduto il bene con l’esclusione conclamata e pacifica degli altri condòmini.
Afferma quindi la Corte che il condòmino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all’uso comune per il periodo utile all’usucapione, e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l’intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l’imprescrittibilità del diritto in comproprietà.
Il principio di diritto espresso dalla sentenza in commento va raccordato alla peculiare considerazione della minore rilevanza del non uso e della tolleranza degli altri condòmini nei confronti di chi utilizzi il bene in misura più intensa.
L’obbligo di cooperazione e solidarietà fra i condòmini, assurto di recente a valore costituzionalmente previsto anche nella realtà condominiale, indice infatti l’interprete alla massima prudenza nella valutazione dell’asserito acquisto per usucapione, dovendo sempre rapportarsi alla disamina della effettiva consapevolezza e volontà dei condòmini di lasciar maturare in capo al possessore esclusivo l’acquisto della proprietà