Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'interruzione del possesso ad usucapionem è ammessa solo con uno degli atti interruttivi contemplati dalla legge
Corte di Cassazione 22-1-2026 n.1459
Nella pronuncia in rassegna si ripresenta il quesito su quale atto giuridico possa produrre veramente un effetto interruttivo dell’usucapione.
La Corte di Cassazione si conforma al proprio indirizzo consolidato e “restrittivo”, per il quale non ogni atto contrario all’usucapione esplica l’effetto interruttivo della prescrizione acquisitiva. Specifica infatti il Supremo Collegio che con il rinvio fatto dall’art.1165 cod.civ. all’art.2943 cod.civ.(che indica quali atti abbiano effetto interruttivo della prescrizione), la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti.
Ne consegue che non può riconoscersi efficacia interruttiva solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere il recupero del possesso nei confronti della persona che usucapisce.
La comparsa di risposta con cui il convenuto nel giudizio di usucapione contesta semplicemente l’altrui possesso, senza proporre alcuna specifica domanda diretta a rivendicare la proprietà o il possesso del bene, non è idonea ad interrompere il decorso del termine utile ad usucapire.
Questo nuovo arresto della giurisprudenza di legittimità deve quindi imporre una cauta riflessione sulla ritenuta efficacia interruttiva di atti che invece non ne hanno affatto, come ad esempio semplici raccomandate di diffida, da molti erroneamente ritenute sufficienti ad ottenere l’effetto interruttivo desiderato.























