Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'esercizio delle facoltà di godimento di cui all'art.1102 c.c. non può prescindere dal rispetto del decoro architettonico dell'edificio i cui limiti sono verificati dal Giudice
Corte di Cassazione 26 maggio 2021 n.14598
La pronuncia in argomento si occupa della controversia attinente l'installazione di una canna fumaria in appoggio alla parete perimetrale dell'edificio, ma i principi sono applicabili ad ogni modificazione della cosa comune.
La Corte conferma, in tale occasione, il proprio recente indirizzo in tema di decoro architettonico, da rispettare anche nell'esercizio delle facoltà di cui all'art.1102 cod.civ., ritenendo, da un lato, che la violazione consista nella sensibile alterazione dell'insieme armonico dell'edificio, senza necessità che questo debba avere particolare pregio estetico; dall'altro, che nel pregiudizio al decoro sia insito anche un danno economico.
In particolare, osserva il Supremo Collegio, l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
Neppure può attribuirsi alcuna influenza, ai fini della tutela prevista dall'articolo 1102 c.c., al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (Cass. Sez. 2, 16/01/2007, n. 851).
Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, nè rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile (Cass. Sez. 2, 13/11/2020, n. 25790; Cass. Sez. 2, 19/06/2009, n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551; Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398).
Neppure è decisiva la diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, ove, come nella specie, sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per sè meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione (così Cass. Sez. 2, 31/03/2006, n. 7625; Cass. Sez. 2, 24/03/2004, n. 5899; Cass. Sez. 2, 15/04/2002, n. 5417).
I principi sopra indicati dalla Cassazione sono peraltro espressi anche nella precedente pronuncia di Cass.25790/2020.






















