
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
In esito alla modifica delle tabelle millesimali errate il Condominio ha diritto di ripetere l'indebito da chi ha pagato negli esercizi precedenti in misura inferiore al dovuto
Cassazione, 4 settembre 2024 n.23739
La vicenda si origina da una pronuncia giudiziale di modifica dei valori millesimali, in forza della quale il Condominio aveva poi modificato i riparti degli esercizi precedenti e aveva chiesto ad una condòmina di pagare le differenze risultanti da tale rettifica, siccome indebitamente trattenute.
Afferma la Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, che la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art.69 disp.att.cod.civ. non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condòmini; l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, decorre dal passaggio in giudicato.
Di conseguenza, ove il singolo abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali non rispondenti alla reale valore dell'unità, al risparmio di spesa ottenuto corrisponde un arricchimento indebito con depauperamento della cassa comune dell'intero Condominio, che è, quindi, legittimato ad agire per l'indennizzo ai sensi dell'art.2041 cod.civ. (in tal senso Cass.5690/2011 in motivazione ove si legge che il condominio non avrebbe altro rimedio per recuperare il minore incasso subito; nel senso della esperibilità della domanda ex art. 2041, anche Cass. 4844/2017 in motivazione).