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delibera tabelle millesimali

Tabelle millesimali approvate a maggioranza

L’approvazione o la revisione è valida anche quando la delibera è stata approvata prima della sentenza 18477/2010


Nelle assemblee condominiali non è richiesta l'unanimità per l'approvazione e la revisione delle tabelle millesimali. E' sufficiente l'attestazione di una maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 1136, comma 2, c.c.

L’approvazione o la revisione delle tabelle millesimali approvate a maggioranza è valida anche quando la delibera è stata approvata dal condominio in epoca anteriore alla sentenza 18477/2010 delle sezioni unite civili della Cassazione che ha ritenuto sufficiente la modifica con la sola maggioranza qualificata.

Lo ha chiarito l’ordinanza 10762/2012 della sesta sezione civile della Cassazione che ha accolto il ricorso di un condominio nei confronti di due coniugi proprietari di un appartamento.

La coppia si era rivolta al tribunale per chiedere che venisse dichiarata la nullità delle delibera di approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo di spesa del condominio perché effettuati sulla base di tabelle millesimali che erano state dai ricorrenti contestate in quanto modificate a maggioranza e non all’unanimità.

Il tribunale ha respinto la domanda ma in secondo grado la Corte d’Appello ha ribaltato la pronuncia affermando che la delibera era nulla perché le tabelle, predisposte dal costruttore e trascritte presso la conservatoria dei registri immobiliari, potevano essere modificate solo all’unanimità.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha invece stabilito che dopo la pronuncia delle sezioni unite n. 18477 del 2010, che ha ritenuto valide tutte le modifiche delle tabelle millesimali approvate con la maggioranza qualificata, il giudice e tenuto ad adeguarsi a questo principio anche se successivo alla delibera e, pertanto, la sentenza di appello viene a perdere ogni supporto logico laddove ritiene necessaria l’unanimità.




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