@contatti|sitemap| LOGIN|
Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Per contestare le tabelle millesimali non è necessario impugnare la delibera che le ha approvate, ma deve essere esperita la domanda prevista dall'art.69 d.a.c.c.

Tribunale di Torino, 8 settembre 2025 n.3957


Una condòmina impugna la delibera dell'assemblea che modifica le tabelle millesimali, contestando anche queste ultime siccome incongrue, errate ed illegittime e chiede l'annullamento o una pronuncia di nullità.

Il Condominio contesta l'impugnazione, affermando che se si vuole ottenere la modifica o revisione delle tabelle millesimali va proposta domanda di revisione ai sensi del'art.69 d.a.c.c. e non l'impugnazione della delibera dell'assemblea.

Il Tribunale di Torino si riporta alla giurisprudenza della Suprema Corte, che nella pronuncia n. 29502/2023 ha affermato "Sussiste una diversità tra l'azione di impugnazione della deliberazione assembleare di approvazione della tabella e l'azione di revisione della tabella. Tale seconda azione, in quanto finalizzata a correggere l'errore relativo all'obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto, può essere proposta a prescindere dall'avvenuta impugnativa della deliberazione assembleare".

L'impugnazione della delibera di approvazione di nuove tabelle millesimali verte, invero, sui soli vizi concernenti l'atto e la sua formazione, rimanendo ad essa estraneo ogni profilo non attinente alla validità dell'atto collegiale.

Al contempo, con riguardo all'impugnazione della deliberazione, occorre evidenziare, che, come precisato dalla Cassazione, nell'arresto n. 6735/20, "l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge".

Il Tribunale ha quindi limitato la propria indagine ai soli motivi concernenti i pretesi vizi della delibera, peraltro respingendoli, e non alle doglianze relative alle tabelle millesimali, che comunque seguono la medesima sorte.
La domanda è stata pertanto rigettata, con condanna dell'impugnante alle spese di lite.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 211/2026


News sul condominio

News Condominio

3 marzo 2026 ore 15:00

Presentazione degli studi sugli scenari di intervento in attuazione del Climate City Contract di Roma Capitale

Cerca L'Amministratore di condominio

Seguici su Facebook