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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

L'amministratore del condominio è legittimato passivo nelle cause circa la revisione delle tabelle millesimali approvate a maggioranza

Cassazione ordinanza 04 febbraio 2021 n.2635


Il Supremo Collegio affronta nuovamente il tema della revisione delle tabelle millesimali, distinguendo l’ipotesi in cui queste abbiano natura convenzionale, per la quale si impone il litisconsorzio di tutti i condòmini, dall’ipotesi in cui invece le tabelle rispecchino i valori e i criteri di legge, nel qual caso la legittimazione spetta al solo amministratore.

Una condòmina impugnava il deliberato dell’assemblea che le attribuiva una quota millesimale ritenuta illegittima.

Al rigetto della domanda in primo grado conseguiva una pronuncia della Corte di Appello che, rigettando l’impugnazione, rinviava per il resto la causa al Tribunale per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini, ritenendo che la domanda contenesse anche una richiesta di revisione delle tabelle millesimali.

La condòmina proponeva quindi ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art.69 d.a.c.c., introdotto dalla legge 220/2012 in rapporto alla legittimazione processuale dell’amministratore condominiale come delineata dall’art.1131 c.c.

Premesso che la vicenda risale ad epoca antecedente la c.d. riforma del condominio, nell’ordinanza in commento la Corte ritiene comunque applicabile il principio poi recepito nel 2013 dalla formulazione dell’art.69 d.a.c.c., desumendolo ugualmente dall’interpretazione offerta da Cass.SS.UU. 09-08-2010 n.18477.

In quella importantissima pronuncia, infatti, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’approvazione delle tabelle millesimali, o la loro revisione, non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condòmini, bastando la maggioranza qualificata di cui all’art.1136 co.2 c.c.

E ciò perchè spese comuni trarrebbero origine direttamente dalla legge e non verrebbero determinate da un negozio costitutivo fra i condòmini.

La delibera di approvazione-modificazione delle tabelle millesimali non sarebbe quindi una delibera costitutiva (di carattere contrattuale), ma avrebbe semplicemente un valore dichiarativo di rapporti preesistenti e pertanto necessiterebbe della sola maggioranza assoluta, quale appunto quella indicata purchè tale approvazione sia meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge.

Il discorso è diverso quando, in considerazione della derogabilità dei criteri di ripartizione consentita dalla stessa legge all’art.1123 c.c., le parti abbiano inteso stipulare una diversa convenzione contenuta nel regolamento condominiale (detto, appunto, di natura contrattuale) o in una delibera totalitaria dell’assemblea.
In tal caso si impone, a pena di nullità, l’approvazione unanime da parte di tutti i partecipanti al condominio per quelle delibere dell’assemblea condominale con le quali siano stabiliti criteri di ripartizione delle spese derogativi della disciplina dell’art.1123 c.c. o di precedenti criteri precedentemente fissati in un regolamento contrattuale.

Così chiarito che la revisione delle tabelle millesimali è oggetto di delibera maggioritaria dell’assemblea, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta pacificamente all’amministratore, non essendovi alcun ostacolo alla sua attribuzione conformemente al disposto dell’art.1131 comma 2 c.c.

Poiché l’amministratore ha il potere-dovere di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea (art.1130 cod.civ.) ha anche il connesso potere di difendere le deliberazioni in forza del disposto dell’art.1131 c.c.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 183/2021


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