Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Lo scioglimento del condominio non è consentito per realizzare l'autonomia amministrativa di una singola palazzina
Tribunale di Roma, 30-12-2022 n.19191- est.Berti
Nell'ambito di una più ampia controversia delineata dalla impugnazione di una delibera condominiale, la sentenza in rassegna tocca anche il delicato argomento dello scioglimento del Condominio e delle motivazioni, spesso conflittuali, che danno origine alle delibere di separazione.
La pronuncia si richiama alle disposizioni degli artt. 61e 62 disp. att. c.c. e precisa puntualmente che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la divisione può operare solo se ogni condominio oggetto della scissione abbia le caratteristiche di un edificio autonomo (pur permettendo l'esistenza di parti comuni ai vari edifici ex art. 1117 c.c.) (cfr. Cass. n. 1964/1963; Cass. n. 27507/2011; Cass. n. 21686/2014; Cass. n. 22041/2018; Cass. n. 16385/2018).
Il tenore della norma, riferito all'espressione "edifici autonomi", esclude di per sé che il risultato della separazione si concreti in una autonomia meramente amministrativa, giacché, più che ad un concetto di gestione, il termine "edificio" va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, deve essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo.
La sentenza in commento non manca di precisare che quanto, alla natura dell'edificio condominiale e alla sua possibile divisibilità è da considerare "autonomo" l'edificio o la parte di esso allorché l'insieme dei piani o degli appartamenti, da cui risulta composto, sono posti in modo da costituire, con le parti accessorie e con i servizi comuni, un tutto unico a sè stante, che potrebbe, secondo i comuni criteri edilizi, qualificarsi come un caseggiato o come un edificio indipendente.





















