
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
In tema di supercondominio la riscossione degli oneri deve condursi verso i singoli partecipanti e non verso gli amministratori, i quali non hanno legittimazione
Cass.16 gennaio 2023 n.1141 - Cass.18 gennaio2023 n.1366
Riporto due pronunce coeve della Suprema Corte in tema di supercondominio per indagare chi siano i soggetti legittimati, attivi e passivi, alla riscossione degli oneri di supercondominio.
Cass.16 gennaio 2023 n.1141
Con la prima pronuncia la Suprema Corte esamina il tema della riscossione degli oneri dal punto di vista del soggetto debitore al quale vanno richiesti.
Si parte dal presupposto che l'articolo 1118 c.c. vincola ciascun condomino all'obbligo di contribuire alle spese per la partecipazione alle spese per la conservazione delle parti comuni.
L'articolo 1123 c.c., comma 1, pone a carico dei condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Con questi presupposti, dunque, la Corte esprime il principio di diritto per il quale, in presenza di un "supercondominio", ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante; sicchè l'amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'articolo 63 disp.att. c.c., comma 1 unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi.
Cass.18 gennaio2023 n.1366
Con la seconda pronuncia, la Corte indaga invece il ruolo degli amministratori dei singoli stabili facenti parte del supercondominio, concludendo che tra i diversi amministratori dei singoli edifici compresi nel supercondominio per la riscossione dei contributi inerenti ai beni comuni ai diversi edifici non esiste nè una "solidarietà attiva", ovvero una legittimazione promiscua, reciproca e sostitutiva, nè, peraltro, una legittimazione ad attuazione "congiunta".
Si esaminava infatti il caso della riscossione degli oneri supercondominiali attuata mediante un decreto ingiuntivo ottenuto in forza di una delibera di spese assunta "dal condominio in composizione collegiale", ovvero con la partecipazione dei due condominii con beni in comune, ed alle presenza dei rispettivi amministratori, sebbene il decreto fosse stato poi richiesto su in iniziativa di uno solo dei due amministratori e su autorizzazione dell'assemblea di quest'ultimo.
La Corte, riportandosi a quanto espresso con la sentenza n.1141/2023
sopra commentata, ribadisce che il potere dell'amministratore di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli che compongono il complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato (Cass. Sez. 2, 20/12/2021, n. 40857;
Cass. Sez. 2, 28/01/2019, n. 2279; Cass. Sez. 2, 26/08/2013, n. 19558).
In tal modo la Corte riconduce l'argomento della legittimazione alla riscossione degli oneri di supercondominio alle regole già date:
- gli oneri sono riscossi dall'amministratore del supercondominio sulla base delle delibere di spesa assunte correttamente dall'assemblea degli aventi diritto;
- gli oneri di supercondominio gravano sui singoli partecipanti al supercondominio e non sugli amministratori di ciascun condominio;
- analogamente, l'amministratore del singolo condominio non ha legittimazione alla riscossione degli oneri di supercondominio, né singola né congiunta o promiscua con gli altri amministratori.