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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

In esito al distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento il condòmino distaccante non può pretendere l'esenzione dalla contribuzione anche per bilanci ormai approvati

Tribunale di Roma, 22-11-2021 n.18141 est.Berti


La controversia attiene alla impugnazione di delibera assembleare proposta da un condòmino che contestava la legittimità del distacco di altro condòmino dall'impianto di riscaldamento, avvenuto, a suo dire, in difformità dei criteri di legge e degli oneri a carico del distaccante.

L'impugnazione riguardava altresì la circostanza che, con il riconoscimento della legittimità del distacco, l'assemblea aveva accordato al distaccante anche la riduzione degli oneri di gestione del riscaldamento riferiti annualità 2011, 2012 e 2013 su consuntivi già approvati e ripartiti riconoscendoli nella misura ridotta pari al 40% rispetto a quelli dovuti in base al riparto.

Premette il Tribunale che l'assemblea è l'organo supremo del condominio e, in quanto tale, può prendere ogni decisione utile e conveniente rispetto alla gestione e conservazione delle parti comuni.

Anche le transazioni, dunque, possono costituire l'oggetto di una deliberazione.

Tuttavia la delibera a maggioranza (come nella specie) per essere valida non deve comportare una modifica dei criteri di riparto legalmente o convenzionalmente stabiliti.

Solo una diversa convenzione contenuta nel regolamento, o adottata all'unanimità dei condomini, consente la deroga alla regola generale prevista dall'art. 1123 c.c. per cui le spese di gestione vanno ripartite fra i condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Dunque la "convenzione", per assumere valore legittimante una ripartizione delle spese diversa da quella che conseguirebbe all'applicazione dei criteri legali, deve essere approvata non dalla maggioranza, ma dall'unanimità dei condòmini.

Secondo la sentenza in commento, nel disciplinare quella che appare essere una transazione fra il condominio e il soggetto distaccato in ordine alla ripartizione degli oneri di annualità pregresse ed approvate, l'assemblea ha dunque travalicato i suoi limiti, disponendo a sola maggioranza una deroga al criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento, riducendo la quota spettante al distaccato (al 40%) e addossando l'onere ai condòmini.

Ne è conseguita la pronuncia di annullamento del deliberato (vedasi Cass. 14-4-2021 n.9839).


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 188/2022


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