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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Anche colui che si è distaccato dal riscaldamento è tenuto al pagamento delle spese di sostituzione della caldaia

Tribunale di Roma, Sentenza n.299/2020


La vicenda trae origine dalla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un condòmino, a suo tempo distaccatosi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, al quale era stata attribuita pro quota la spesa di sostituzione della caldaia.

L’opponente aveva sostenuto che le spese della nuova caldaia fossero relative all’installazione di un nuovo impianto termico, non alla semplice conservazione dell’impianto, e che pertanto egli dovesse esserne esentato.

Oltre alla violazione di legge, l’opponente invocava art. 13 regolamento di Condominio, il quale prevedeva che il riparto delle spese attinenti al riscaldamento, anche di manutenzione straordinaria, sarebbe avvenuto in proporzione alla superficie radiante degli elementi riscaldanti di ciascun appartamento, (e quindi in base all’uso), con conseguente nullità delle delibere.
Si sarebbe inoltre trattato di una innovazione gravosa, di talché i condomini che non intendevano trarne vantaggio avevano diritto ad essere esonerati da qualunque contributo nella spesa.

Il Tribunale di Roma, adito in grado di appello contro la sentenza del Giudice di Pace che rigettava già in primo grado la domanda del condòmino opponente, respinge a sua volta la domanda.

Il ragionamento del Tribunale parte dalla norma dell’art. 1118 c.c. “...Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali”.

Il fatto del distacco, prosegue, quand’anche legittimamente operato ed accettato dal Condominio, non comporta affatto che i condomini non più allacciati perdano la proprietà dell’impianto e che, pertanto, possano ritenersi esclusi dalle spese correlate alla necessità di dismettere il vecchio impianto e di munirsi di una nuova caldaia secondo le norme vigenti.

Quanto al richiamo all’art.13 del regolamento di quel condominio, l’attribuzione di spesa in funzione della superficie radiante non comporta l’implicito esonero di chi si sia distaccato privandosi di quella originaria superficie radiante.

Ne è conseguito il rigetto della domanda del condòmino, che è stato condannato a pagare la spesa di sostituzione della caldaia.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 176/2020


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