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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

costi preesistente impianto autonomo

In caso di adozione della contabilizzazione e termoregolazione il condominio non può farsi carico dei maggiori costi del preesistente impianto autonomo di proprietà esclusiva

Cassazione sent 29 aprile 2015 n. 8724


 

Secondo i giudici di legittimità, il condominio che delibera l’installazione dei contabilizzatori non può farsi carico anche dei maggiori costi che possono derivare dalla preesistenza di impianti di riscaldamento indipendenti. A tali spese è chiamato a partecipare il singolo condomino che ha realizzato l’impianto autonomo.

Tuttavia, precisa la Corte, occorre sempre prima verificare se l’installazione dei contatori di calore possa avvenire con modalità tali da evitare aggravi di spesa per i condomini “termoautonomi”.

La sentenza in commento interviene su un argomento di stretta attualità. Il D.lgs. n. 102/2014, infatti, entrato in vigore il 19 luglio 2014, prevede l’obbligo per tutti gli edifici di dotarsi di sistemi di termoregolazione per la contabilizzazione individuale dei consumi energetici e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici ed il risparmio energetico. Al nuovo “obbligo di contabilizzazione”, introdotto in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, occorrerà adeguarsi entro il 31 dicembre 2016, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

La decisione della suprema Corte, dunque, pur riferendosi alla normativa previgente, esprime un principio generale applicabile anche nel passaggio obbligatorio alla termoregolazione. La fattispecie al vaglio della Corte riguarda la decisione dell’assemblea di condominio di installare un “sistema di ripartizione del consumo del riscaldamento mediante contatori elettronici e valvole termostatiche”. Alcuni condomini, tuttavia, pur non staccandosi dal riscaldamento centralizzato, si erano già dotati di un impianto autonomo da utilizzare per le proprie esigenze personali. Con il passaggio alla termoregolazione, tuttavia, si verificano sovrapposizioni nella contabilizzazione dei consumi, con conseguente rischio di aumento dei costi di riscaldamento per i condomini dotati di riscaldamento autonomo. I condòmini interessati impugnano dunque la delibera assembleare contestandone non tanto la legittimità, quanto piuttosto il fatto che l’assemblea non abbia ricercato soluzioni alternative idonee ad evitare disfunzioni e aggravi di spesa. Per la suprema Corte non può essere il Condominio a dovere sopportare i maggiori costi che eventualmente si rendessero necessari a causa dell’avvenuta realizzazione da parte degli attori dell’impianto di riscaldamento autonomo, collegato a quello comune, del quale i medesimi beneficiano e che hanno realizzato evidentemente per soddisfare esigenze personali.

Tuttavia, risulta altresì accertato il rischio di sovrapposizione di consumi denunciato dagli attori, a fronte del quale la sentenza di merito, pur avendo fatto riferimento all’esistenza di dispositivi tecnicamente più adeguati e di accorgimenti tecnici per impedire tali disfunzioni, non ha accertato in concreto se gli inconvenienti denunciati si sarebbero potuti evitare previa adozione di soluzioni tecniche ugualmente idonee a realizzare le finalità perseguite dal Condominio, senza alcun aggravio di spese per gli attori.

In altri termini: è giusto che nel passaggio alla termoregolazione il singolo condomino sostenga i maggiori costi dovuti alla presenza dell’impianto autonomo di sua proprietà. Ma prima va verificata la possibilità di installazione a costi inferiori o, addirittura, senza aggravio di spese. La parola torna al giudice del rinvio che deve decidere la questione secondo il principio di diritto stabilito dalla Corte.


Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata